03/09/2019 – Dirigenti, giudici e Mef non possono sostituirsi alle parti sociali sulla retribuzione di risultato

Dirigenti, giudici e Mef non possono sostituirsi alle parti sociali sulla retribuzione di risultato

di Vincenzo Giannotti
Alla dirigenza degli enti locali è attribuita una retribuzione di posizione, che riflette il livello di responsabilità attribuito con l’incarico di funzione, e una retribuzione di risultato, corrisponde all’apporto del dirigente in termini di produttività o redditività della prestazione. La concreta determinazione del trattamento accessorio della dirigenza è, in ogni caso, rimessa all’emanazione del provvedimento di graduazione delle funzioni da parte dell’Amministrazione (quale atto di cosiddetta macroorganizzazione) e, poi, alla negoziazione tra le parti sociali. In altri termini, il giudice non può sostituirsi alle parti sociali nella determinazione del trattamento retributivo dei dipendenti pubblici, né il ministero dell’Economia e delle Finanze è abilitato a indicare una via alternativa per remunerare le funzioni di vicesegretario svolte dal dirigente – ad esempio aumentando la retribuzione di risultato – se la contrattazione collettiva nulla ha previsto per remunerare queste funzioni. Sono le conclusioni contenute nella sentenza n. 21166/2019 della Corte di cassazione che ha riformato la sentenza dei giudici d’appello che aveva compensato i diritti di rogito reclamati dal vicesegretario con una maggiore retribuzione di risultato, appiattendosi sulle conclusioni del ,ministero dell’Economia che aveva aperto a questa soluzione.
 

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto