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La legittimazione a impugnare la proroga dello scioglimento del consiglio comunale non è dei cittadini
di Paolo Canaparo
L’impugnazione dello scioglimento dell’organo consiliare secondo l’articolo 143 del Testo unico sugli enti locali come anche della sua proroga non è azione proponibile dai singoli elettori in base a quanto previsto dell’articolo 9 dello stesso testo. La misura, infatti incide sulle situazioni soggettive dei componenti degli organi elettivi che, per effetto, vengono a subire una perdita di status, ma non su quella dell’ente locale, titolare di posizioni autonome e distinte, che, anzi, nella misura vede uno strumento di tutela e di garanzia della pubblica amministrazione. È quanto affermato dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7762/2019,in cui ha chiarito che è inammissibile per difetto di legittimazione l’azione popolare proposta per impugnare lo scioglimento del consiglio comunale e la nomina di una commissione straordinaria per la gestione provvisoria perché lo strumento offerto dall’articolo 9 del Tuel non può essere utilizzato per far valere azioni che non sono di spettanza dell’ente locale nell’interesse del quale si dichiara di agire.

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