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Duplice fornitura gratuita dei libri di testo ad alunni della scuola primaria
Oggetto
Duplice fornitura gratuita dei libri di testo ad alunni della scuola primaria
Massima
Nel caso di modifica in corso d’anno dell’istituto scolastico frequentato, poiché l’ipotesi di un’eventuale duplice fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola primaria non risulta disciplinata né dal legislatore statale né da quello regionale, e considerato che le risorse a tal fine utilizzate sono comunali, sembra che spetti alle singole amministrazioni il compito di adottare una propria regolamentazione al riguardo.
Funzionario istruttore
ROSA MARIA FANTINI

rosamaria.fantini@regione.fvg.it

Parere espresso da
Servizio elettorale, Consiglio delle autonomie locali e supporto giuridico agli enti locali
Testo completo del parere
Il Comune rappresenta il caso di due alunni, provenienti da un’altra regione ma non ancora iscritti nell’anagrafe della propria popolazione residente (essendo in corso il relativo iter), i quali hanno iniziato a frequentare una locale scuola primaria.

Poiché tali alunni hanno già fruito, nel territorio di provenienza, della fornitura gratuita degli originari libri di testo, l’Ente chiede di conoscere se sia legittimo provvedere alla fornitura gratuita dei nuovi testi scolastici.

Sentito il Servizio finanza locale, si formulano le considerazioni che seguono.

Occorre, anzitutto, chiarire che l’ente tenuto a farsi carico della problematica è il Comune nel quale gli studenti si sono trasferiti, risultando irrilevante che l’iter di iscrizione anagrafica[1] non si sia ancora concluso, considerato che l’art. 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, dispone che le “mutazioni”[2] / “variazioni”[3] anagrafiche dichiarate ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettere a)[4], b)[5] e c)[6], hanno effetto a decorrere dalla data di presentazione delle dichiarazioni stesse.

Un tanto premesso si rileva che l’evenienza descritta non risulta espressamente disciplinata da una fonte normativa, atteso che:

– il legislatore statale si limita a disporre che agli alunni della scuola primaria «i libri di testo, compresi quelli per i ciechi, sono forniti gratuitamente dai comuni, secondo modalità stabilite dalla legge regionale»[7];

– il legislatore regionale, oltre a statuire che per il conseguimento delle finalità di cui all’art. 2 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13, i Comuni attuano una serie di interventi, inclusa «la fornitura dei libri di testo e di altri strumenti didattici individuali, limitatamente alla scuola primaria»[8], prevede che, a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020, i Comuni «curano la fornitura gratuita dei libri di testo alle famiglie degli alunni della scuola primaria del sistema nazionale di istruzione attraverso il sistema della cedola libraria, garantendo la libera scelta del fornitore regionale da parte delle famiglie stesse»[9].

Stante l’assenza di disciplina in ambito statale e regionale e considerato che i Comuni provvedono alla fornitura in argomento con fondi propri, sembra che spetti alle singole amministrazioni il compito di regolamentare l’ipotesi in discussione.

Si rappresenta, in via collaborativa, che sull’argomento non si è reperita alcuna pronuncia giurisprudenziale, bensì un parere del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca[10], reso a fronte di un quesito formulato dalla Regione Veneto[11], con il quale è stato chiesto di stabilire se uno studente della scuola primaria, nel corso del medesimo anno scolastico, possa vantare il diritto di ottenere una doppia fornitura gratuita di testi scolastici, per effetto del trasferimento dalla scuola di iniziale iscrizione ad un’altra[12].

Il predetto Ministero ha affermato che «uno studente che ha già beneficiato della fornitura gratuita dei libri di testo non può ottenere una seconda fornitura gratuita nel corso dello stesso anno scolastico» ma ha, nel contempo, rappresentato la necessità di «sollecitare l’istituzione scolastica presso la quale lo studente in questione si è trasferito, di adottare in considerazione dello stato di disagio della famiglia di appartenenza […] ogni utile deliberazione da parte del consiglio di classe che consenta all’alunno di conservare i libri di cui è già in possesso».

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[1] Si rammenta, infatti, che il comune di residenza «rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo» (art. 8, comma 1, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1, che ribadisce quanto già disposto dall’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) ed «è titolare di tutte le funzioni amministrative che riguardano i servizi alla persona […] salvo quelle attribuite espressamente dalla legge ad altri soggetti istituzionali» (art. 16, comma 1, della L.R. 1/2006, che conferma sostanzialmente il disposto dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

[2] Espressione contenuta nel testo vigente della norma, che trova applicazione qualora in entrambi i comuni coinvolti (provenienza e nuova residenza) si è verificato il subentro dell’anagrafe nazionale della popolazione residente (art. 3, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 2015, n. 126).

[3] Espressione contenuta nel testo della norma vigente fino al 14 agosto 2015, che continua ad applicarsi qualora anche solo per uno dei comuni coinvolti non si è verificato il subentro dell’anagrafe nazionale della popolazione residente (art. 3, commi 1 e 2, del D.P.R. 126/2015).

[4] Trasferimento di residenza da altro comune o dall’estero ovvero trasferimento di residenza all’estero.

[5] Costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza.

[6] Cambiamento di abitazione.

[7] Art. 156, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

[8] Art. 3, comma 2, lett. a), della L.R. 13/2018.

[9] Art. 3, comma 2 bis, della L.R. 13/2018.

[10] Nota prot. n. 817 del 10 aprile 2014.

[11] La disposizione locale di riferimento nella Regione Veneto è costituita dall’art. 15, comma 1-bis, della legge regionale 2 aprile 1985, n. 31, il quale dispone che «[…] i comuni forniscono i libri di testo gratuitamente, con risorse statali, agli studenti della scuola primaria […]». Tuttavia, tanto il quesito quanto il parere non fanno riferimento alla disposizione regionale, bensì unicamente alla legge 23 dicembre 1998, n. 448.

[12] La questione viene posta con riferimento alle diverse ipotesi in cui l’istituto di nuova iscrizione sia ubicato:

– nello stesso comune di residenza;

– in un altro comune della regione;

– in un comune di altra regione.

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