02/10/2019 – Provincie: personale e funzioni delegate

Piemonte, del. n. 72 – Provincie: personale e funzioni delegate
Pubblicato il 1 ottobre 2019

Un presidente ha chiesto un parere in merito alla possibilità di escludere dal tetto di spesa per il personale della Provincia i costi sostenuti per il pagamento del personale adibito a funzioni cd. delegate, annualmente rimborsati dalla Regione.
I magistrati contabili del Piemonte con la deliberazione 72/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 27 settembre 2019, hanno ribadito quanto affermato dalla Corte dei Conti, Sez. reg. Contr. Lombardia, nella del. n. 281/2018, ovvero che la spesa per il personale adibito alle funzioni cd. delegate o non fondamentali, non rientra nel limite di spesa per il personale delle Provincie, imposto dall’art. 1, comma 421, della legge n. 190/2014.
La Corte dei Conti ha precisato che le spese di personale sostenute dalle Provincie per lo svolgimento di funzioni delegate sono da ritenersi neutre proprio per la natura non fondamentale delle funzioni stesse, in quanto le Regioni hanno l’obbligo di assicurare risorse finanziarie e umane affinché gli enti delegati siano in grado di svolgere le funzioni amministrative a loro assegnate, senza compromettere lo svolgimento delle funzioni fondamentali degli enti delegati.
I magistrati contabili hanno ribadito, a sostegno della neutralità della spesa per il personale  addetto alle funzioni delegate per le Provincie, quanto disposto dall’art.1, comma 421, della legge n. 190/2014 e dall’art. 1, commi 844 e 845 della legge 205/2017, ovvero che nella rideterminazione della dotazione dell’organico le Provincie debbano tener conto esclusivamente delle funzioni fondamentali e non anche di quello impiegato per lo svolgimento delle funzioni delegate dalla Regione.
Pertanto, la spesa di personale sostenuta dalle Provincie per personale effettivamente adibito a funzioni delegate dalla Regione, è da ritenersi neutra e potrà essere decurtata dalla spesa complessiva sostenuta dell’ente, limitatamente all’importo rimborsato dalla Regione.

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