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Mancanza del visto di regolarità contabile: bando di gara illegittimo
“RITENUTO, sempre con riferimento al primo quesito, di dovere in ogni caso rammentare che, con comunicato del Presidente del 10 maggio 2017, l’Autorità ha precisato che “il principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost. unitamente alle previsioni dell’art. 81 Cost. impone che i provvedimenti comportanti una spesa siano adottati soltanto in presenza di idonea copertura finanziaria”, pertanto “la stazione appaltante ha l’onere di verificare ex ante la sostenibilità finanziaria degli interventi che intende realizzare, anche in considerazione dei limiti p osti dal patto di stabilità”; costituisce, inoltre, consolidato principio giurisprudenziale, quello secondo cui è nullo il contratto stipulato dalla P.A. in mancanza di copertura finanziaria ovvero che rinvia a bilanci futuri per l’assunzione delle successive coperture finanziarie (cfr. Cass., sez. I, 13 settembre 2017, n. 21208). In applicazione del suddetto principio, questa Autorità ha ritenuto non conforme ai principi di legalità e buon andamento (di cui agli artt. 81 e 97 Cost.) una procedura ad evidenza pubblica avente quale atto presupposto una determinazione a contrarre non esecutiva per mancanza del visto di regolarità contabile, bandita senza la disponibilità ab initio dei fondi necessari (cfr. Delibera dell’Autorità n. 11 del 12 gennaio 2011);”

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