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Toscana, del. n. 277– Limite fondo salario accessorio ex art. 67 Ccnl. FL

Pubblicato il 1 agosto 2019

Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta determinazione del tetto massimo del fondo del salario accessorio per il personale 2016, se si debba procedere per singole categorie di personale oppure considerare l’importo complessivo del fondo ex art. 67 del Ccnl. Funzioni Locali 21 maggio 2018 (senza alcuna distinzione di categoria).
I magistrati contabili della Toscana, con la deliberazione 277/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 30 luglio 2019, hanno ribadito, in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza contabile (si veda Corte dei Conti, Sezione Controllo per la Puglia del. n. 27/2019 e indirettamente da quanto espresso dalla Corte dei Conti, Sezione Autonomie, del. n. 17/2019) che il tetto del fondo del salario accessorio per l’anno 2016, ai sensi dell’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017), è riferito all’importo complessivo e non a quello delle singole categorie di personale.
Secondo la Corte dei Conti, l’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, pone un limite quantitativo a livello complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, senza effettuare distinzioni tra le risorse destinate alle singole categorie di personale.
Pertanto, al fine del rispetto del tetto per il fondo incentivante del personale del 2016, imposto dal legislatore nazionale al fine di garantire l’invarianza della spesa degli enti, sono da considerarsi tutte le risorse destinate al trattamento accessorio del personale, a prescindere dalla loro provenienza.
 
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