02/08/2019 – Aspettando il Regolamento unico, l’Anticorruzione ritocca le Linee Guida n. 4 per “stoppare” la procedura d’infrazione UE

Aggiornamenti ANAC sui contratti sotto soglia

Aspettando il Regolamento unico, l’Anticorruzione ritocca le Linee Guida n. 4 per “stoppare” la procedura d’infrazione UE

di Domenico Irollo – Commercialista/revisore contabile/pubblicista
Nelle more dell’emanazione del Regolamento unico di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016 che segnerà il definitivo superamento del sistema di soft law imperniato sulle Linee Guida, l’ANAC, nel rispetto dei “paletti” impostile dal Legislatore in sede di conversione del decreto “Sblocca-cantieri” (cfr. la versione vigente del comma 27-octiesdell’art. 216 CCP, comma aggiunto per effetto del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 e poi modificato con la L. di conversione 14 giugno 2019, n. 55), si limita ad apportare alle L.G. n. 4 sugli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, le sole modifiche indispensabili a rispondere ai rilievi critici formulati da Bruxelles e così paralizzare in parte qua la procedura di infrazione 2018-2273, avviata in sede europea nei confronti del nostro Paese per ritenuta violazione del diritto eurounitario in materia di contrattualistica pubblica: si fa riferimento, nello specifico, alla disciplina italiana dell’affidamento diretto delle opere di urbanizzazione a scomputo e alle norme interne che regolano l’esclusione automatica delle offerte anomale negli appalti sotto-soglia.
Sul primo fronte, è stato riscritto il paragrafo 2.2 e aggiunto il par. 2.3: in sostanza, allineandosi alle più recenti indicazioni fornite da Palazzo Spada in sede consultiva proprio su sollecitazione della stessa Authority di Cantone (cfr. i pareri, rispettivamente, della Commissione Speciale e della Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Cons. Stato n. 2942/2018 e n. 1312/2019), viene definitivamente chiarito che unicamente nel caso in cui il valore complessivo delle opere di urbanizzazione a scomputo – qualunque esse siano – non raggiunge la soglia comunitaria, calcolata ai sensi dell’art. 35, comma 9, CCP, il privato potrà avvalersi, limitatamente a quelle funzionali (fogne, strade e tutti gli ulteriori interventi elencati in via esemplificativa dall’art. 16, comma 7, D.P.R. n. 380 del 2001), della deroga di cui al comma 2-bis dello stesso art. 16 del decreto presidenziale n. 380; deroga in base alla quale nel caso di affidamento a terzi dell’appalto da parte del titolare del permesso di costruire non trovano applicazione le disposizioni del CCP; al contrario, qualora il valore complessivo di tutte le opere superi la soglia comunitaria, il privato sarà tenuto al rispetto delle regole di cui al CCP sia per le opere funzionali (ancorché individualmente sotto-soglia) che per quelle non funzionali. Resta ferma in ogni caso la previsione eccezionale sub art. 35, comma 11, CCP, secondo cui quando un’opera prevista può dar luogo ad appalti aggiudicati per lotti separati e il valore complessivo stimato della totalità dei lotti di cui essa si compone sia superiore alla soglia, ciononostante ai lotti frazionati in questione non si applica il CCP, e dunque possono essere aggiudicati senza le procedure in esso previste come obbligatorie, allorché ricorrano due concorrenti condizioni e cioè che: i) i lotti in cui è stata frazionata l’opera siano ciascuno inferiore a un milione di euro; ii) la somma di tali lotti non superi il 20 per cento della somma di tutti i lotti in cui l’opera prevista è stata frazionata. Soddisfatte entrambe le condizioni, è allora possibile scorporare il lotto relativo alle opere di urbanizzazione primaria funzionali, affidandolo in via diretta ai sensi del citato art. 16, comma 2-bis, D.P.R. n. 380 del 2001, anche se il valore complessivo dell’opera fosse appunto di rilevanza comunitaria (per una articolata ricostruzione dei termini della complessa problematica, cfr., amplius, i commenti dello scrivente: Palazzo Spada torna sulle opere di urbanizzazione a scomputo e, con una conferma che sa di dietrofront, scongiura una procedura di infrazione UE e I rilievi di Bruxelles al Codice degli appalti italiano: lo stato dell’arte alla luce delle novità del DL “Sblocca-Cantieri”).
Passando alla seconda tematica in rilievo, sono stati rispettivamente riformulati ed emendati i paragrafi 1.5 e 5.2.6: più precisamente viene puntualizzato che la facoltà (divenuto obbligo dopo l’entrata in vigore del D.L. “Sblocca-cantieri”) di applicazione del meccanismo dell’esclusione automatica (senza preliminare contraddittorio con l’offerente) delle offerte anormalmente basse nel caso di gare di importo inferiore alle soglie comunitarie con un numero di offerte ammesse pari o superiori a dieci, è subordinata all’ulteriore presupposto per cui l’appalto non deve rivestire “carattere transfrontaliero”. L’ANAC inoltre, mutuando ancora una volta i suggerimenti del Consiglio di Stato (cfr. citato parere n. 1312/2019), si dilunga in merito alla nozione di “carattere transfrontaliero” dell’appalto (anche a questo proposito, per gli approfondimenti del caso si rimanda, per economia di trattazione, al menzionato contributo dello scrivente: I rilievi di Bruxelles al Codice degli appalti italiano: lo stato dell’arte alla luce delle novità del DL “Sblocca-Cantieri”).
Conclusivamente, giova rimarcare che ai sensi del cennato art. 216, comma 27-octies, CCP, le disposizioni recate delle Linee Guida n. 4 in parola restano efficaci fino all’entrata in vigore del su evocato Regolamento unico (che per espressa voluntas legis dovrà occuparsi anche delle “procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie”), purché risultino compatibili con le rilevanti modifiche recentemente apportate allo stesso CCP dal ripetuto D.L. “Sblocca-cantieri”, modifiche che, tra le altre, hanno massicciamente impattato proprio sulla disciplina degli appalti sotto-soglia, rendendo di fatto dette L.G. in larga parte non più attuali o comunque inidonee a orientare efficacemente gli addetti ai lavori.

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