02/07/2019 – Fondi integrativi, il caos adeguamenti blocca la contrattazione decentrata  

Fondi integrativi, il caos adeguamenti blocca la contrattazione decentrata  

di Arturo Bianco – Il Sole 24 Ore – 01 Luglio 2019
Un turbinio di interpretazioni e di contrasti: è questo l’ effetto che determineranno le previsioni dell’ articolo 33 del decreto crescita (Dl. 34/2019) nei fondi per la contrattazione decentrata. Disposizioni che, nel corso dell’ esame parlamentare, hanno conosciuto solo pochissime variazioni, peraltro formali, rispetto al testo iniziale del decreto. La norma, che impone di adeguare i fondi per la contrattazione integrativa e per le posizioni organizzative per garantire l’ invarianza del valore medio pro capite, è immediatamente operativa, a differenza di quelle contenute nello stesso articolo 33 sulle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato da parte dei Comuni e delle Regioni a statuto ordinario.
Di conseguenza, i fondi per la contrattazione decentrata del 2019, anche se sono già stati costituiti dall’ ente, e anche se la loro ripartizione è già stata contrattata, devono essere modificati sulla base delle nuove disposizioni. È evidente che in molte realtà l’ approvazione del fondo, e di conseguenza la contrattazione, saranno rinviati. Nelle amministrazioni regionali e comunali che non hanno ancora approvato il fondo per la contrattazione decentrata, ma hanno urgenza di adottarlo per poter dare corso alla contrattazione collettiva decentrata integrativa, è consigliabile procedere alla sua costituzione, anche in via provvisoria, avendo l’ accortezza di non ripartire tutte le risorse, ma di lasciare una quota di riserva da utilizzare nel caso in cui si impongano riduzioni della sua consistenza per la diminuzione del personale in servizio.
L’ eventuale aumento o diminuzione del fondo in seguito alla variazione del numero dei dipendenti in servizio deve produrre i suoi effetti sul fondo per la contrattazione decentrata e, solo se necessario per variazioni che le riguardino direttamente, sul fondo per le posizioni organizzative. In caso contrario si avranno degli effetti assai distorsivi: ad esempio, la diminuzione dell’ 1% del personale in servizio, anche in assenza di diminuzione del numero delle posizioni organizzative, dovrebbe portare a un taglio di queste risorse. Si deve inoltre ritenere che spetti comunque all’ ente decidere in quale fondo, tra quello del personale e quello delle posizioni organizzative, inserire i tagli o gli aumenti previsti dalla norma.
Si deve inoltre ritenere che gli aumenti del fondo per il salario accessorio delle posizioni organizzative, consentito dalla legge di conversione del decreto semplificazione (Dl 135/2018) ai Comuni senza dirigenti attraverso la diminuzione nella stessa misura delle capacità assunzionali, vadano in deroga ai nuovi tetti dettati dal Dl 34/2019: basta considerare che questi incrementi possono essere applicati solamente a partire dal 2019, quindi non erano presenti nell’ anno 2018 e non incidevano sul valore medio pro capite delle risorse per il salario accessorio. Nella concreta applicazione dei tagli e degli aumenti, visto che non vi è una specifica voce prevista dal contratto nazionale del 21 maggio 2018, appare necessario inserirne una che potrebbe essere denominata «applicazione dell’ articolo 33 del Dl n. 34/2019». Occorre chiarire il modo con cui si deve calcolare il personale in servizio nell’ anno, compresa l’ inclusione o meno dei dipendenti a tempo determinato.
Si deve chiarire se queste disposizioni si applicano, come sembra, anche al fondo per la contrattazione decentrata dei dirigenti. Ed ancora, tema strettamente connesso, vanno definite le modalità con cui devono essere calcolati i tagli o li aumenti connessi alla variazione del numero dei dipendenti in servizio. In particolare, in che modo si deve operare nel caso in cui la diminuzione o l’ aumento del personale in servizio si registrino solamente nelle ultime settimane o negli ultimi giorni dell’ anno, o addirittura il 31 dicembre, per garantire l’ invarianza del valore medio pro capite del 2018. Appare infatti impensabile che in quella data si debba operare la revisione del fondo. Si tenga peraltro conto delle conseguenze legate al vincolo del taglio del fondo in caso di cessazioni, mentre il salario accessorio è già stato concretamente erogato.

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