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Aumento dei compensi per i revisori, la Corte dei Conti delibera a favore

 02/07/2019 Territorio e governo locale
Gli Enti Locali potranno aggiornare le retribuzioni dei revisori dei conti attualmente in carica, verificandone precedentemente la compatibilità contabile degli stessi, il tutto non avrà però effetto retroattivo. I limiti contenuti all’interno del recente decreto del Ministero dell’Economia e quello dell’Interno, infatti non contemplano i soggetti di nuova nomina.
La Sezione Autonomie della Corte dei Conti è intervenuta per risolvere la particolare questione attraverso la delibera 14/2019 del 27 Giugno, la quale sistema le interpretazioni sulla tematica dopo le decisioni delle varie Sezioni regionali.
La “diatriba” se così la vogliamo chiamare deriva dal sopracitato decreto congiunto di Viminale e MEF, il quale dopo un’attesa durata ben 13 anni ha previsto l’aumento dei compensi per le attività dedicate alla revisione dei conti all’interno di Comuni e Province.
Tale modifica appoggia la sua essenza su due punti fermi, il primo, prevede un incremento per tutti del 20,4% al fine di considerare adeguatamente l’inflazione maturata durante questo lungo periodo di attesa, basti pensare che le tabelle secondo la legge andrebbero aggiornate ogni 3 anni. Il secondo punto riguarda i revisori dei Comuni sopra i 5mila abitanti difatti non solo il costo della vita è aumentato, sorte similare è toccata anche ai compiti dei revisori, i quali dal 2005 hanno visto crescere le loro responsabilità, spostandosi ad una gestione estesa di bilancio, rapporti finanziari e personale interno. In virtù di questa evoluzione è stato previsto un aumento del 30%, come a riconoscere forfettariamente il nuovo mansionario.
Questo duplice intervento in alcuni casi aumenta fino al 56,4%, certo è il fatto che percentuali di questo tipo siano abbastanza alte, in quanto l’assegno lordo massimo che i Comuni minori possono assegnare per decreto si attesta attorno ai 2.480 euro, mentre per gli Enti più grandi (sopra i 500mila abitanti) è fissato il limite (lordo) a 27.650 euro. Nonostante ciò il costo complessivo maggiore che ne deriverebbe sarebbe di poche decine di milioni annue.
Numerosi sono stati gli Enti che hanno fatto resistenza interpretando il nuovo decreto, in quanto il TUEL all’art.241 co.7 sostiene che il compenso dei revisori è fissato in fase di delibera di nomina, suggerendo in qualche modo che nessun intervento esterno possa modificare. L’intervento degli Enti è parzialmente corretto, come hanno sostenuto i magistrati della Corte dei Conti, ma tale ipotesi sarebbe maggiormente avvalorata se durante gli ultimi 13 anni si fosse proceduto ad effettuare l’adeguamento triennale in maniera regolare, tenendo inoltre conto del fatto che i compiti dei revisori dei conti sono aumentati.
I giudici inoltre sostengono che essendo un rapporto di tipo professionale, i compensi devono essere “adeguati” come normato dall’art.2233 del c.c, regola fissata con la delibera 16/2017 dalla medesima Sezione della Corte.
Concludendo, gli enti potranno rinnovare i compensi ai loro revisori adeguandosi ai compiti loro affidati, in caso fosse necessario modificarli, potranno emettere una delibera, quest’ultima non avrà però effetto retroattivo.
Articolo di Gianluca Galli

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