01/11/2019 – Sul divieto di finanziare spese correnti con entrate in conto capitale

Sul divieto di finanziare spese correnti con entrate in conto capitale
di Cristina Montanari – Responsabile dell’Area Finanziaria-Tributi del Comune di Serramazzoni e Vicesegretario Comunale
Risulta particolarmente interessante in questo periodo dell’anno, dedicato alla predisposizione del bilancio di previsione 2020/2022, approfondire la tematica della destinazione finanziaria delle entrate in conto capitale.
Sull’argomento si è di recente pronunciata la Corte dei conti-Piemonte, giusta delibera 23 settembre 2019, n. 70, rispondendo al quesito di un Sindaco formulato ai sensi del comma 8, art. 7L. 5 giugno 2003, n. 131.
Il primo cittadino, premettendo che a seguito dell’esecuzione di un appalto per la manutenzione straordinaria di strade comunali, effettuata con fondi propri derivanti da oneri di urbanizzazione per € 11.000 e con un finanziamento regionale di € 38.000, l’Amministrazione ha realizzato un’economia di € 11.000, chiede alla Sezione di pronunciarsi circa la possibilità di utilizzo della predetta economia per finanziare spese correnti ritenute obbligatorie.
Va ricordato al riguardo che, nel quadro del vigente ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, si rinviene il principio generale di divieto di finanziare spese correnti con entrate in conto capitale, giustificato anche dall’esigenza d’assicurare il mantenimento degli equilibri di bilancio ex art. 162, comma 6, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; l’utilizzazione di entrate in conto capitale per il finanziamento di spese correnti, infatti, in deroga al principio sopra richiamato, può essere autorizzata solo da specifiche disposizioni di legge (quali sono state quelle che, nell’ultimo decennio, hanno riguardato i proventi derivanti dai c.d. “oneri di urbanizzazione“).
Si ritiene utile esaminare, al riguardo, la disciplina vincolistica delle entrate attinenti agli oneri di urbanizzazione.
Ferma restando la complessa evoluzione normativa circa la natura e l’utilizzazione di tale risorsa, le disposizioni al riguardo in vigore dal 2016 e seguenti, si rinvengono nell’art. 1, comma 737L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016) e nell’art. 1, comma 460L. 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017), come successivamente modificata dall’art. 1-bis, comma 1, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, come convertito dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172:
– la prima disposizione stabilisce testualmente che “per gli anni 2016 e 2017, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all’art. 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico, possono essere utilizzati per una quota pari al 100 per cento per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche”;
– la seconda, dispone viceversa che “A decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all’acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l’insediamento di attività di agricoltura nell’ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche.”.
Da quanto sopra esposto, deriva che i proventi in parola: a) nel 2016 e nel 2017 potevano essere destinati totalmente al finanziamento delle spese correnti elencate dalla legge di stabilità per il 2016, in deroga al principio di generica destinazione a spese d’investimento; b) dal 1° gennaio 2018, viceversa, le entrate derivanti dal rilascio dei titoli abilitativi edilizi e dalle relative sanzioni dovranno essere destinate solo agli specifici utilizzi, attinenti prevalentemente a spese in conto capitale, stabiliti dalla legge di bilancio per il 2017 (e successive modifiche), ovvero:
– alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
– al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
– a interventi di riuso e di rigenerazione;
– a interventi di demolizione di costruzioni abusive;
– all’acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;
– a interventi di tutela e riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
– a interventi volti a favorire l’insediamento di attività di agricoltura nell’ambito urbano;
– a spese di progettazione per opere pubbliche.
Il Legislatore, differentemente da quanto avvenuto con riferimento e limitatamente all’utilizzo nel 2016 e nel 2017, ha ritenuto di privilegiare nel 2018 un utilizzo prevalente per spese in conto capitale delle entrate da oneri di urbanizzazione, e nel disciplinare tale principio ha specificato che tale destinazione debba avvenire “senza vincoli temporali“: in altri termini, dal 2018 i proventi da “oneri di urbanizzazione” cessano di essere entrate con destinazione generica a spese di investimento per divenire entrate vincolate alle determinate categorie di spese ivi comprese le spese correnti, limitatamente agli interventi di manutenzione ordinaria sulle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
Alla luce delle predette considerazioni il giudice dei conti afferma, in risposta al quesito formulato nella richiesta di parere, che i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (c.d. oneri di urbanizzazione”), a partire dall’1.1.2018, possono essere utilizzati esclusivamente nei limiti dei vincoli stabiliti per il 2018, e senza vincoli temporali, dall’art. 1, comma 460L. 11 dicembre 2016, n. 232 (e, così, anche l’avanzo generato dagli stessi proventi accertati in costanza di vigenza della normativa precedente).
Quanto all’utilizzo dei fondi di finanziamento regionale di cui alla richiesta di parere, per il giudice non può che farsi riferimento alla destinazione – presumibilmente per spese d’investimento (in considerazione della circostanza che tali fondi sono stati utilizzati dal Comune per la manutenzione straordinaria di strade comunali) – impressa originariamente a tali fondi dall’Amministrazione regionale concedente il trasferimento; destinazione che non può essere mutata dall’Ente beneficiario del trasferimento medesimo.

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