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Scelta operatori da invitare: non legittimo il criterio cronologico
Pubblicato il 31 ottobre 2019

Il criterio cronologico (cioè l’ordine di arrivo delle manifestazioni di interesse al protocollo della stazione appaltante), non può ritenersi strumento idoneo per assicurare la scelta degli operatori da far concorrere, in quanto non è in grado di garantire la medesima casualità del sorteggio e di neutralizzare il possibile rischio di asimmetrie informative tra i potenziali concorrenti.
Questo il principio sancito dall’ANAC con la delibera 827/2019 resa a conclusione di un parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016.
Nel caso di specie, l’istante aveva partecipato ad una procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett b) del codice dei contratti per la realizzazione di un impianto di illuminazione artistica degli edifici dell’Amministrazione Centrale dell’INAF.
L’operatore economico, oltre a lamentare la presunta illegittimità dei criteri di selezione indicati nell’avviso pubblico di indagine di mercato, contestava la legittimità del criterio adottato per individuare i soggetti da invitare alla procedura di selezione.
Il criterio prevedeva, nel caso in cui il numero delle domande pervenute fosse risultato superiore a tre, che l’invito sarebbe stato rivolto ai primi tre candidati, in base all’ordine cronologico di arrivo delle istanze di partecipazione (l’istante si era collocato al tredicesimo posto dell’elenco cronologico).
La stazione appaltante aveva sostenuto la correttezza del criterio, giustificato sulla necessità di concludere la gara in tempi molto ristretti, in quanto modalità di selezione casuale, al pari del sorteggio.
L’ANAC, nel parere in commento, ha richiamato quanto precisato nelle Linee guida n. 4, le quali “ribadiscono che le procedure sotto soglia devono essere condotte nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del Codice dei contratti, declinando in particolare il principio della libera concorrenza (quale effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati) e il principio di pubblicità e trasparenza (quale conoscibilità della procedura di gara e facilità di accesso alle informazioni)”.
Dette Linee guida suggeriscono, pertanto, ove non siano stati previsti criteri oggettivi per la selezione dei fornitori e risulti idoneo a partecipare alla procedura un numero di operatori economici superiore a quello predeterminato, di ricorrere al sistema del sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente reso noto nell’avviso a manifestare interesse.
L’Autorità sancisce dunque che “il criterio di selezione basato sull’ordine cronologico di arrivo, cioè sulla tempestività della domanda, non è in grado di garantire la medesima casualità del sorteggio e di neutralizzare il possibile rischio di asimmetrie informative tra i potenziali concorrenti”. “La pubblicità, ove si decida di rendere nota la procedura mediante un avviso di manifestazione di interesse, deve essere “funzionale”, nel senso che il mezzo prescelto deve essere idoneo allo scopo di raggiungere la più ampia sfera di potenziali operatori interessati all’affidamento, in relazione all’entità e all’importanza dell’appalto (deliberazione AVCP n. 13 del 23 aprile 2014)”. Tale obiettivo risulta sostanzialmente vanificato dall’utilizzo del criterio cronologico dell’ordine di arrivo delle candidature, quale metodo di selezione per gli operatori da invitare.
Per dette ragioni, l’Autorità nell’ambito della propria attività di vigilanza, allo scopo di orientare l’azione delle stazioni appaltanti verso comportamenti rispettosi delle disposizioni vigenti in materia di affidamenti sotto soglia, ha confermato il divieto di prevedere l’adozione del criterio cronologico basato sull’ordine di arrivo delle domande di partecipazione, ai fini della selezione degli operatori da invitare, come pure il divieto di richiedere requisiti di partecipazione ulteriori rispetto al possesso dell’attestazione SOA.
Per dette ragioni l’ANAC ha ritenuto che le previsioni contenute nell’avviso di indagine di mercato oggetto di parere, possano aver determinato una possibile lesione dei principi di trasparenza dell’azione amministrativa, nonché di libera concorrenza, non discriminazione e par condicio dei concorrenti; i criteri e le modalità di selezione dei soggetti da invitare alla procedura di affidamento, utilizzati dalla stazione appaltante, non sono stati ritenuti conformi ai principi generali in materia di contratti pubblici.
Leggi la delibera

Anac Delibera_ 827_ 2019

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