01/09/2018 – Ancora lavoro gratuito per attività ad alto rischio

Ancora lavoro gratuito per attività ad alto rischio

Controlli e verifiche dei ponti a costo zero: effetto estivo o solo d’effetto.
Italia Oggi del 22 agosto 2013, a pagina 31, riportava la notizia di una lettera firmata da un primo cittadino (vedi, ingenio-web.it, 22 agosto 2018) inviata agli ordini professionali, per il controllo di un ponte «a titolo gratuito»; la richiesta «nello spirito di collaborazione che da sempre contraddistingue codesti enti».
Si tratterà della partecipazione senza compenso ad una commissione (si immagina tecnica) che avrà il compito di verificare l’efficienza di tal storico ponte.
Un tecnico, prescelto dagli ordini, per una prestazione con evidenti assunzioni di responsabilità ma senza alcuna uscita finanziaria per il Comune.
Si legge, in risposta, che la volontà c’è «ma il modo in questo caso non è corretto»: si viene a snaturare il rapporto tra enti e professionisti, poi mancherebbero le coperture assicurative.
Il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della sede di quel comune tiene a precisare alla richiesta che «Affidare a titolo gratuito una prestazione professionale su di un’opera complessa quale è il Ponte …, va a ledere la dignità, la professione e la professionalità della nostra categoria, già non poco umiliata da qualche anno a questa parte, ponendosi in manifesto contrasto anche a quanto sancito sia dalla Costituzione che dal Codice Civile» individuando una procedura chiara «delle figure professionali richiesta, nel rispetto del Codice degli Appalti, dei ruoli e delle competenze, con compensi altrettanto definiti e adeguati alla prestazione che si intende affidare».
Il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori nell’incipit del comunicato stampa (22 agosto 2018) annota «Affidare a titolo gratuito una prestazione professionale di straordinaria importanza, come la verifica dell’efficienza strutturale di un ponte, è un fatto estremamente grave, che non viola soltanto la dignità dei professionisti ed il loro sacrosanto diritto a vedere adeguatamente remunerata ogni prestazione professionale, così come sancito da Costituzione e Codice Civile, ma, più in generale, pone una questione profonda rispetto alla qualità ed alla sicurezza delle opere pubbliche realizzate nel Paese».
Inoltre, il CNAPPC ricorda che «Tale prestazione professionale rientra tra i servizi di architettura e ingegneria, che sono disciplinati dal Codice dei contratti (D.Lgs.50/2016), come modificato dal cosiddetto decreto correttivo (D.Lgs.56/2017), il quale, con l’art.24 comma 8 ter, vieta espressamente l’affidamento di tali servizi a titolo gratuito ed in particolare a titolo di sponsorizzazione o semplice rimborso spese. Lo stesso articolo 24, con il comma 8, impone inoltre alle stazioni appaltanti di calcolare l’importo dei corrispettivi da porre a base di gara per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria, facendo ricorso al cosiddetto “decreto parametri”; ciò anche al fine di individuare la corretta procedura di affidamento che varia con il variare dell’importo dei corrispettivi spettanti al professionista da incaricare».
In via generale, l’art. 16 (“Attività consultiva”) della Legge n. 241/1990 stabilisce che la mancata emissione di un parere istruttorio previsto dalla legge facoltizza la Pubblica Amministrazione a procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere stesso, trovando la propria rationell’esigenza di tutelare gli interessi, sotto questo profilo convergenti, del cittadino e della PA a veder definite le istanze entro termini ragionevoli ed accettabili.
Diversamente, l’articolo 17 (“Valutazioni tecniche”) della Legge n. 241/1990 (e siamo in questa fattispecie) stabilisce una normativa più rigorosa, nelle ipotesi in cui il parere richiesto abbia contenuto specialistico e tecnico, rilevando (diversamente dall’attività consultiva) che, quando il parere presenta un contenuto specialistico particolare, legato all’applicazione di determinate scienze o tecniche, non può trovare regime la regola secondo cui l’Amministrazione procedente può adottare il provvedimento finale, ma occorre comunque garantire una concreta possibilità di superare l’arresto procedimentale: la valutazione tecnica rappresenta un presupposto necessario dell’atto finale, la sua acquisizione non può essere radicalmente omessa.
Seguendo il percorso interpretativo dei giudici di Palazzo Spada (Cons. Stato, Adunanza della Commissione Speciale per il pubblico impiego del 5 novembre 2001, n. 480/2000), la Legge n. 241/1990 afferma una distinzione tra pareri (in senso ampio) e valutazioni tecniche: quest’ultime hanno un carattere valutativo fondato su regole di ordine tecnico e specialistico, ed escludono ogni apprezzamento diverso di opportunità.
La funzione tecnica, pertanto, richiede un titolo e una specializzazione: una competenza professionale da documentare.
Inoltre, l’individuazione del tecnico, lavorando per la PA, dovrebbe essere retta da criteri prestabiliti di:
  • trasparenza;
  • pubblicità;
  • selettività o comparazione nell’affidamento dell’incarico.
O forse, visto che, la prestazione è gratuita e che la scelta viene effettuata su indicazione degli ordini o collegi, tali principi possono essere facilmente disattesi?.
O forse, siamo in presenza di una evidente alterazione delle regole di liceità?.
In modo significativo nel PNA 2016 (ANAC, Delibera n. 831 del 3 agosto 2016) l’approfondimento rivolto agli Ordini e Collegi professionali al punto 2.3 «Indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi» si occupa di indicare una serie di misure di prevenzione, «qualora l’ordine debba conferire incarichi al di fuori delle normali procedure ad evidenza pubblica».
Questo fatto è indicativo di una misura di integrità corollario del principio di legalità; ovvero, la scelta deve rispettare il principio dell’evidenza pubblica, principio che non può che essere invocato quando una PA intenda individuare un professionista a cui affidare un incarico di consulenza: «Si può rappresentare che è illegittimo il provvedimento con il quale si conferisce l’incarico, in assenza di una reale selezione e verifica delle professionalità interne, mediante interpello, e in assenza di una effettiva comparazione dei titoli, ovvero di una selezione pubblica».
A più riprese, la Magistratura (prima sez. Catanzaro del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sentenza n. 1507 del 2 agosto 2018) ha stabilito l’illegittimità di una prestazione gratuita (cfr. Cons. Stato, sez. V, 3 ottobre 2017, n. 4614).
Sul punto, non sono mancate osservazioni prospettiche tali da affermare che «Una prestazione di servizi gratuita potrebbe aumentare il rischio (poi) di indebite pressioni nell’esecuzione della prestazione stessa per recuperare forme diverse di opportunità lavorative, ma questo è un altro caso (che si è forse voluto non trattare). Allora, come sia possibile pretendere che «l’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro» e che «la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione» (ex art. 1 Cost.) se assistiamo a pretese che minano la dignità della persona e il proprio sapere (almeno, per la competenza acquisita dopo anni di studio e un’abilitazione professionale)».
L’iniziativa di verificare la stabilità dei ponti a costo zero è un’iniziativa lodevole.
E se ci saranno professionisti disponibili, sarà ancora più lodevole (specie, quando il tessuto normativo, economico, sociale, richiede altro).
In verità, dovrebbe essere un’iniziativa che rientra nell’ordinaria attività di vigilanza del patrimonio pubblico, del patrimonio demaniale, secondo le regole della normale diligenza, soprattutto quando siamo di fronte ad un’insidia stradale dove vi è l’inversione dell’onere della prova (cfr. artt. 2043 e 2051 c.c. sul nesso causale e la responsabilità), costituendo il crollo di un ponte un evento prevedibile, specie quando la manutenzione è scarsa o non di qualità, a tacer di altro.
Inoltre, è noto, che la priorità negli investimenti sono proprio le manutenzioni.
È ancor più allarmante pensare che a fronte di un evento, così drammatico e così attuale, non solo per i fatti di Genova, ma per tutti i ponti crollati, si invocano prestazioni specialistiche del tutto gratuite a fronte delle responsabilità richieste.
Non si tratta di un’attività di volontariato o di scelte opzionali, questo è altro.
Sarebbe più ragionevole investire sulla sicurezza e pagare le migliori professionalità, specie se il pericolo è imminente o possibile, dove i limiti, anche di natura economica, possono (ed è il caso di specie) essere ampiamente disattesi se in “gioco” vi è la tutela dell’incolumità pubblica: sono ammissibili poteri extra ordinem finalizzati a salvaguardare gli interessi primari per la comunità: la vita (queste sono le regole del diritto vigente).
Diversamente si chiudono i ponti, si chiudono le strade senza indugio.
Si tratta, forse, di una evidente provocazione, dell’accertata difficoltà in cui operano le Amministrazioni locali, della cronica carenza di risorse e di professionalità interne, di questi e altri mali della PA che contraddistinguono e anticipano i tempi: Libera nos a malo.
Non vi può essere, pertanto, un bilanciamento tra sicurezza e risorse disponibili.
Nota di colore (che altro…)
Non sfugge in questo suggestivo contesto interpretativo di norme e di valori, di prestazioni gratuite e di dignità professionale, leggere – sempre nella stampa (La gaffe… Il sindaco fa il copia incolla, IL MATTINO, 31 agosto 2018, prima pagina, on line) – di un «Copia e incolla delle linee programmate del sindaco» (veronasera.it, 30 agosto 2018) eletto nel 2017, coincidenti (“dai”, espressione veneta del corrispondente inglese “let’s see”) con le linee programmatiche presentate quest’anno dal sindaco che chiede – a titolo gratuito – di indicare un proprio tecnico per una Commissione che avrà il compito di procedere al controllo tecnico dell’efficienza dello storico ponte.
È noto che il caldo abbassa la pressione, una boutade del solleone: so, what alse? (que mas ?).

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