01/04/2019 – Se il compenso non è dettagliato nella spesa, il compenso per i professionisti esterni è a rischio

Se il compenso non è dettagliato nella spesa, il compenso per i professionisti esterni è a rischio

 01/04/2019

QUI Cassazione n. 6919/2019

La questione retribuzioni per i professionisti quando svolgono incarichi per le amministrazioni pubbliche è sempre pieno di difficoltà da affrontare, ed ancora una volta pare apparire un nuovo particolare: gli enti locali possono effettuare spese solo se esiste un dettagliato impegno contabile, stando a quanto affermato dalla sentenza 6919/2019 della Cassazione.

Un architetto progettista e direttore lavori chiedeva di essere pagato per la realizzazione di una struttura espositiva a beneficio di un comune, e la richiesta è stata quindi respinta. Avendo modificato il progetto originario l’amministrazione aveva terminato i fondi a disposizione, nonostante la copertura finanziaria attuata in un primo tempo. Questa motivazione è stata sufficiente per la Cassazione per negare il pagamento all’architetto, in quanto le voci (spese tecniche e generali, come anche i compensi professionali) a composizione dell’opera avrebbero dovuto essere identificate dall’ente, assieme ai mezzi per sostenerle. Stando ai giudici, la mancata specifica nella previsione di spese porta il professionista davanti a un bivio: rivolgersi in proprio all’amministratore, dipendente o funzionario che ha acconsentito alla fornitura del servizio, senza coinvolgere altri, oppure evitare di eseguire la prestazione.

Un orientamento che non lascia molto soddisfatto e ha aperto la via a varie critiche: in primo luogo presuppone per il professionista l’obbligo di indagare in maniera approfondita sulla contabilità dell’ente che gli ha commissionato il lavoro, in secondo luogo seppure la contabilità dei Comuni sia piuttosto rigida, stando all’articolo 191 del DLgs 267/2000, troviamo con l’articolo 194 la possibilità per di vedere riconosciuto un “debito fuori bilancio”, in caso si possa accertare e dimostrare che il lavoro del professionista sia stato utile e arricchente per l’ente. Ci sono però elementi mostrano elasticità verso le retribuzioni dei professionisti, come il contratto condizionato all’ottenimento del finanziamento: per gli appalti comunitari e privi di forma scritta (Consiglio di Stato 5138/2018) l’articolo 24, comma 8 bis, DLgs 50/2016 impedisce le prestazioni con pagamento subordinato al finanziamento.

Articolo di Laura Egidi

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