01/02/2019 – Anche per questo TAR il provvedimento di esclusione è di competenza del RUP

Anche per questo TAR il provvedimento di esclusione è di competenza del RUP

Tar Campania, Napoli, sez. V, 31 gennaio 2019, n. 467

Scritto da Elvis Cavalleri31 Gennaio 2019

Anche per questo TAR il provvedimento di esclusione è di competenza è del RUP!

Un offerente escluso impugna il verbale del seggio di gara con il quale era disposta l’esclusione.

Secondo Tar Campania, Napoli, sez. V, 31 gennaio 2019, n. 467 il motivo è inammissibile, poichè “la lesione del bene giuridico anelato dal concorrente escluso in sede di gara per mancanza dei requisiti partecipativi deve ritenersi posticipata all’adozione dell’atto conclusivo del segmento procedimentale indirizzato alla verifica del possesso dei requisiti dei candidati, con cui, a seguito dell’ulteriore controllo del RUP sulla regolarità dell’operato svolto dalla Commissione di gara, viene definitivamente decretata l’estromissione dalla gara dei concorrenti risultati privi dei requisiti richiesti ed approvato l’elenco delle imprese ammesse a partecipare al confronto concorrenziale, assoggettato all’avviso di trasparenza di cui all’art. 29, comma 1, D.lgs. 50/2016.

Tale soluzione è confortata dal ruolo del RUP, quale dominus della procedura di gara, cui l’art. 31, comma 3, del D.lgs 50/2016 assegna una competenza di natura residualenella quale rientra una generale funzione di coordinamento e controllo delle procedure di gara, nonché il compito di adottare le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate ed a formalizzare all’esterno gli atti della procedura (cfr. Tar Veneto, Venezia, sez. I, 27 giugno 2018, n. 695); competenza che si estende peraltro anche all’adozione dei provvedimenti di esclusione delle partecipanti alla gara, secondo un orientamento che il Consiglio di Stato ha definito “pacifico” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 19 giugno 2017, n. 2983 e giurisprudenza ivi richiamata).

Tali principi sono stati di recente ribaditi dal Cons. Stato, Comm. spec., 25 settembre 2017, n. 2040, che ha precisato che “anche dopo l’intervento correttivo recato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 resta confermata l’assoluta centralità del ruolo del RUP nell’ambito dell’intero ciclo dell’appalto, nonché le cruciali funzioni di garanzia, di trasparenza e di efficacia dell’azione amministrativa che ne ispirano la disciplina codicistica”.

Nel caso di specie, dunque, la lesione lamentata da parte ricorrente deve ritenersi concretizzata solo con l’adozione della Determina n. 6677 del 2 novembre 2018, a mezzo della quale il RUP, avallando l’operato della Commissione di gara, ne ha disposto l’esclusione definitiva dalla procedura”.

In termini cfr. questo articolo.

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