Segretari e funzione di controllo di legittimità: emendamenti alla legge delega

Segretari e funzione di controllo di legittimità: emendamenti alla legge delega

di Vittorio Italia

Due importanti emendamenti sono stati presentati al disegno di legge (Atto Senato, n. 1577), che contiene la delega al Governo sulla dirigenza e che stabilisce la “soppressione” della figura del Segretario comunale. Le due modifiche (10.70 e 10.77), che recepiscono quanto segnalato nelle scorse settimane su Guida agli enti locali, prevedono la “rivisitazione delle competenze, con particolare riferimento alla fissazione di controllo preventivi di legittimità degli atti amministrativi della Giunta e del Consiglio comunale”, e “il coordinamento (…) di controllo della legalità”. Questi emendamenti meritano di essere condivisi, con le seguenti precisazioni:

1) il controllo preventivo di legittimità di competenza del segretario si attua mediante una motivata “segnalazione” al Sindaco o al Presidente del Consiglio comunale, che indica le eventuali illegittimità dell’atto o del procedimento;

2) il segretario non è responsabile se, nonostante la segnalazione, l’atto o procedimento è egualmente emanato.

La tesi qui proposta è coerente con il vigente sistema normativo secondo il quale il componente di un organo collegiale che vota contro o si astiene non è responsabile per la delibera illegittima che è stata assunta. Questa tesi consentirebbe poi di salvaguardare la funzione di controllo di legittimità dei segretari, senza fare ricadere su di essi le conseguenze – anche erariali – degli atti della Giunta e del Consiglio viziati da illegittimità. In altre parole, queste ulteriori precisazioni agli emendamenti alla delega legislativa costituirebbero un nuovo e fondato argomento per evitare la soppressione dei segretari o la loro “rottamazione”. Infatti, un’automobile deve essere “rottamata” quando non funziona più, e questo non è assolutamente il caso dei segretari comunali.

Oltre a ciò, è di particolare importanza che i segretari comunali, svolgendo questa funzione di controllo, non facciano da parafulmine per illegittimità commesse o consentite da altri organi o soggetti, e non devono quindi essere coinvolti in responsabilità che non appartengono loro, e che costituirebbero un’ipotesi di responsabilità oggettiva. D’altra parte, è necessario che i segretari non si appiattiscano in sterili proteste, ma affermino con forza che essi hanno delle funzioni di rilievo e che la loro permanenza e le loro funzioni di controllo della legittimità sono espressione di imparzialità e di buona amministrazione previste nell’articolo 97 della Costituzione.

 

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