le proposte di AGDP sul disegno di legge 1577

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questa la parte relativa ai segretari comunali

“5. Dai segretari comunali ai segretari di governo

Nell’attuale quadro normativo la risposta all’avvertita esigenza di garanzia della legalità, che non può essere soddisfatta esclusivamente mediante il ricorso allo strumento giurisdizionale, deve essere rinvenuta in quelle figure altamente qualificate già esistenti nella Pubblica Amministrazione. La circostanza che la Pubblica Amministrazione sia chiamata a un nuovo protagonismo nell’attuazione dei diritti e delle libertà previste dalla Costituzione fa sì che, allo stato attuale, e forse in maniera ancora più pressante di quanto già non avvenisse in passato, si pongano i problemi legati al rispetto del principio di legalità e, più in generale, di legittimità dell’azione amministrativa e ciò, fondamentalmente, per due motivi: il primo motivo è che la Legge costituzionale 3 del 2001 ha disposto l’abrogazione degli articoli 125 e 130, cui è seguito il venire meno dei controlli preventivi di legittimità; il secondo è riconducibile, invece, al fatto che la riforma della Pubblica Amministrazione s’inserisce in un contesto storico in cui l’Amministrazione comunale è sempre più marcatamente orientata al rispetto di criteri di tipo aziendalistico.

Nel sistema amministrativo vigente, gli ultimi baluardi della legalità e della legittimità dell’azione amministrativa dell’ente locale possono essere considerati fondamentalmente due. Il primo è il controllo esterno sulla gestione della Corte dei conti, ,ma paradossale che i circa trecento giudici contabili attualmente in servizio dovrebbero controllare circa diecimila pubbliche amministrazioni! Poi rinveniamo il sistema dei controlli interni successivi che ogni ente attiva secondo la propria autonomia organizzativa.

La coesistente necessità di riconoscere, quando necessario, il principio di supremazia dell’interesse sull’autonomia locale induce, allora, a un modello di federalismo responsabile, differenziato e vigilato dallo Stato attraverso i Prefetti e i Segretari di Governo, avvalendosi, ovviamente, anche delle sezioni regionali della Corte dei conti. Uno Stato policentrico e polimorfo deve avere un sistema di controlli che non rallenti le decisioni degli Enti, ma che riveli e segnali le inefficienze e i fallimenti con immediatezza e prevenga le occasioni di corruzione.

I Segretari comunali, trasformati in Segretari di Governo, rappresentano la figura ideale, per tradizione e formazione, a garantire la legittimità preventiva degli atti, in osservanza del principio di terzietà che, come è noto, deve sottendere a qualsiasi funzione di controllo. Essi sono titolari in una  o più municipalità, assistono gli amministratori locali per la legittimità preventiva degli atti, ne verificano in continuo la stabilità di bilancio, riferiscono ai Prefetti ed alla Corte dei conti di tutte le anomalie rilevate. In particolare, lo squilibrio di bilancio viene segnalato ai Ministeri dell’Interno e dell’Economia e Finanza, sicché diventa possibile riconoscere tempestivamente lo squilibrio strutturale del bilancio. Si produce, in tal modo, un federalismo a geometria variabile, in base all’efficienza delle gestioni, tra Comuni «virtuosi», che possono beneficiare di premialità, e Comuni commissariati, finché sottoposti a piani di rientro. E, soprattutto, si determinano più efficienti modalità di autocontrollo degli amministratori e più tempestive possibilità di intervento dei soggetti vigilanti in modo da prevenire l’accumulo di debito, oneri pesanti per il bilancio dello Stato e la penalizzazione dei cittadini e delle imprese in termini di minori servizi e di maggiore pressione fiscale.

I Segretari di Governo, nella loro nuova accezione, sarebbero responsabili del potere regolamentare e statutario dell’ente, provvedendo alla redazione dei testi. Esprimerebbero pareri preventivi di legittimità sui provvedimenti riguardanti assunzioni e concorsi, concessioni di contributi, appalti e concessioni di beni, servizi e lavori, società partecipate, bilancio e sue variazioni, piano esecutivo di gestione, rendiconto della gestione; sarebbero membri di diritto del Nucleo di Valutazione/OIV e della delegazione trattante di parte pubblica nelle relazioni sindacali. Essi eserciterebbero le funzioni notarili e sarebbero i referenti della Corte dei conti, del Prefetto, del MEF – Ragioneria Generale dello Stato e dell’Anac per tutte le questioni di rispettiva pertinenza.

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