La Corte dei Conti sez. di controllo per la Sicilia: i diritti di rogito integralmente ai Segretari comunali senza procedere al preventivo riparto (Del. n. 194/2014)

 

lunedì 24 novembre 2014

La Corte dei Conti sez. di controllo per la Sicilia: i diritti di rogito integralmente ai Segretari comunali senza procedere al preventivo riparto (Del. n. 194/2014)

La disciplina dei diritti di rogito, innovata a seguito del DL. 90/2014, conv. con modificazioni con legge 114/2014, produce una nuova pronuncia da parte di una sezione regionale della Corte dei Conti. Questa volta è la Sezione di controllo per la Sicilia che rispondendo ad un quesito di un comune conferma la lettura già fornita dalla Corte dei Conti della Lombardia con deliberazione n. 275 del 29 ottobre 2014 (la citata deliberazione era stata anche oggetto di commento nel successivo post A quali Segretari spettano i diritti di rogito dopo il DL 90/2014? Breve riflessione a margine del parere della Corte dei Conti della Lombardia (Del. n. 275/2014).

La sezione regionale Sicilia, con la deliberazione n.194/2014/PAR del 14 novembre 2014, conferma l’interpretazione della Sezione lombarda, ma aggiungendo due elementi. In primo luogo, individua, correttamente la ratio legis della disposizione, in modo conforme a quanto emerso dai lavori preparatori ed alla nostra ricostruzione illustrata in un precedente nostro post. In secondo luogo, interviene a fare chiarezza anche in merito al quantum spettante al segretario a seguito della nuova normativa, confermando le conclusioni cui era giunta l’Unione, ossia che i proventi riscossi, nei limiti del quinto della retribuzione in godimento, vanno integralmente attribuiti al Segretario.

Questi i passi più salienti della deliberazione:

Alla luce della formulazione letterale della norma in discorso, la Sezione ritiene che il legislatore abbia previsto due distinte ipotesi legittimanti l’erogazione di quota dei proventi:

– la prima, quella dei segretari preposti a comuni privi di personale con qualifica dirigenziale, fattispecie in cui non rileva la fascia professionale in cui è inquadrato il segretario preposto: trattasi dei segretari operanti nei comuni di classe IV,III,II e finanche nei comuni di classe IB che hanno optato per una struttura organizzativa priva di figure con formale qualifica dirigenziale;

– la seconda, quella dei segretari che non hanno ‘qualifica dirigenziale’, in cui l’attribuzione dei diritti di rogito è ancorata allo status professionale del segretario preposto, prescindendo dalla classe demografica del comune di assegnazione: la disposizione, pertanto, si riferirebbe ai segretari comunali appartenenti alla fascia C (operanti in comuni di classe IV) dell’attuale ordinamento professionale degli stessi, il cui trattamento tabellare stipendiale non è equiparato a quello tabellare del personale dirigenziale del comparto Regioni- Autonomie locali e che, per fascia professionale, non sarebbero equiparabili a personale con qualifica dirigenziale.

In proposito, occorre precisare che nella formulazione letterale della norma il legislatore ha fatto riferimento alla ‘qualifica dirigenziale’ del segretario comunale o provinciale in senso atecnico, in quanto ai segretari comunali e provinciali non è attribuita la ‘qualifica’ dirigenziale ma, per alcune categorie, il trattamento stipendiale ‘è equiparato’ a quello spettante ai dirigenti.

In tal senso, infatti, l’art. 32 del CCNL 2001 dei segretari comunali e provinciali, in caso di mobilità presso altre amministrazioni, ha disposto che:

– il segretario collocato della fascia professionale C viene equiparato alla categoria o area professionale più elevata prevista dal sistema di classificazione vigente presso l’amministrazione di destinazione;

– il segretario collocato nella fascia professionale B, con lo stipendio tabellare iniziale di cui all’art. 39, comma 2, viene equiparato alla categoria o area professionale più elevata prevista dal sistema di classificazione vigente presso l’amministrazione di destinazione; tale disciplina, di natura transitoria, si è applicata fino al 31.12.2001;

– il segretario collocato nella fascia professionale A è equiparato al personale con qualifica dirigenziale.

La ratio della disposizione introdotta dal legislatore con la novella del 2014 si rinviene in una esigenza perequativa del complessivo trattamento retributivo spettante ai segretari comunali e provinciali che operano presso enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i quali non fruiscono della c.d. clausola di galleggiamento, prevista dall’art. 41, comma 5, del CCNL di categoria del 2001, nonché dall’art. 4, comma 26, della legge di stabilità 12 novembre 2011,n. 183, in forza della quale al segretario comunale e provinciale si applica l’allineamento alla retribuzione di posizione economica più elevata corrisposta ai dirigenti in servizio presso l’ente; in tal senso si giustifica, infatti, l’attribuzione dei diritti di rogito e di segreteria ai segretari comunali e provinciali indipendentemente dal trattamento retributivo in godimento ( equiparato o meno al personale con qualifica dirigenziale), a condizione che l’ente sia privo di dirigenti, circostanza che non rende operativo il meccanismo di allineamento stipendiale sopracitato.

Con il secondo quesito il sindaco del Comune di … ha chiesto chiarimenti in ordine alla ‘quota’ di proventi e diritti di rogito da attribuire al segretario comunale, a seguito dell’abrogazione del comma 4 dell’art. 41 della legge n. 312 del 1980 che stabiliva le percentuali di riparto dei diritti tra comune e segretario comunale.

In merito, la Sezione ritiene che le disposizioni vigenti prevedano che, laddove spettanti, i proventi annuali dei diritti di segreteria e i diritti di rogito vadano attribuiti al segretario comunale secondo una quota che non può superare un quinto dello stipendio in godimento (trattamento teorico della figura professionale compresa la retribuzione di risultato) da calcolarsi in relazione al periodo di servizio prestato nell’anno dal segretario comunale o provinciale.

L’espressione adottata dal legislatore, riferita al ‘provento annuale’, induce a ritenere che gli importi dei diritti di segreteria e di rogito vadano introitati integralmente al bilancio dell’ente locale per essere erogati, al termine dell’esercizio, in una quota calcolata in misura non superiore al quinto dello stipendio in godimento del segretario comunale, ove spettante.

Pertanto, nel silenzio della legge ed in assenza di regolamentazione nell’ambito del CCNL di categoria successivo alla novella normativa, i proventi in esame sono attribuiti integralmente al segretario comunale, laddove gli importi riscossi dal comune, nel corso dell’esercizio, non eccedano i limiti della quota del quinto della retribuzione in godimento del predetto segretario comunale o provinciale“.

Qui l’integrale deliberazione della Corte dei Conti Sicilia n. 194 del 14 novembre 2014.

 

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