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Guida agli Enti Locali

Edizione del 15 dicembre 2014 – Numero OnLine

 

Incarichi ai pensionati, la Funzione pubblica «salva» le collaborazioni

di Monea Pasquale

 

La circolare 6/2014 della Funzione pubblicasugli incarichi ai pensionati nella Pa recepisce un principio in parte già affermato dalla Corte dei Conti (deliberazione 23/2014/Prev della sezione centrale del controllo sugli atti del Governo) e fa salve le collaborazioni coordinate e continuative nel novero delle attività affidabili a soggetti in quiescenza. La distinzione tra gli incarichi di collaborazione e quelli su consulenze studi e ricerche è stata affrontata sin dal 2005 e le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti, con delibera n. 6/Contr/05, con un distinguo più volte ripreso dai commentatori: in particolare sono stati utilizzati i parametri previsti dal Dpr 338/1994 per distinguere gli incarichi di studio da quelli di ricerca (nel quale il prodotto consiste in uno scritto con gli esiti della ricerca) e infine dalle consulenze, quali richieste di pareri a esperti. Le collaborazioni sono invece quei contratti, occasionali o meno, che possono avere anche un contenuto diverso: occorre domandarsi se tutti gli incarichi professionali esterni rientrino in tali ambiti. In realtà, le tre tipologie accennate non sembrano esaurire il novero degli incarichi esterni come già rilevato dalla Corte dei conti della Lombardia, con delibera 111/2011, sulla figura dell’«addetto stampa-portavoce». Solitamente gli incarichi non inquadrabili tra studi, ricerche o consulenze vengono collocati nell’ambito di una quarta figura, denominata «collaborazioni autonome» per le quali, al netto della rigorosa dimostrazione dei presupposti previsti dall’articolo 7, comma 6, del Dlgs 165/2001, il divieto ai soggetti in quiescenza non pare trovare applicazione. Sulla questione del contenuto della prestazione, la stessa circolare richiama l’interpretazione restrittiva della Corte dei conti (delibera Sccleg/23/2014/Prev)per la quale «l’articolo 6 del Dl 90/2014 è da intendere nel senso che il divieto di conferire incarichi esterni a soggetti in quiescenza è circoscritto agli incarichi di studio e agli incarichi di consulenza, oltre che agli incarichi dirigenziali». Questo divieto, in quanto norma limitatrice, è da valutare alla stregua del criterio di stretta interpretazione enunciato dall’articolo 14 delle preleggi, che non consente interpretazioni estensive, fondate sull’analogia. Non potendo applicarsi il divieto oltre i casi espressamente indicati nella norma limitatrice, il Collegio ha ritenuto che la fattispecie in esame (lavori di falegnameria) non rientri nel novero di queste ipotesi e ha proceduto alla registrazione del contratto. Pare a chi scrive che, al di là del caso di specie, ben possano verificarsi casi di prestazioni altamente qualificate e temporanee, il cui contenuto sia di natura diversa dai casi delineati nella recente legislazione (studio, ricerca, consulenza ovvero incarichi dirigenziali e direttivi) e per le quali, quindi, il divieto può intendersi non operante.

 

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