31.03.2015 – … emendamento Saggese: le parole di Stefano Fedeli

Perché sono contrario emendamento Saggese e a favore dello Stralcio

Di tanto in tanto avvertiamo il bisogno di ripiegarci sul nostro passato o su un presente che è già passato e di renderne conto a noi stessi con una specie di bilancio di profitti e perdite, che ci metta in grado di valutare le nostre prospettive per l’avvenire. In questa operazione potremmo essere spinti a costruire una prospettiva conforme ai nostri desideri, ed allora saremo tentati di mettere in luce gli aspetti positivi; sull’altra sponda potremmo costruire una prospettiva negativa per cogliere dall’esperienza i mezzi per cambiare il futuro

Così è se nella vita sociale e familiare. Se penso a me , Stefano Fedeli , il mio sguardo arriva all’infanzia e si snoda tra errori, rimorsi ed orgoglio; cosi non è , se penso a me Stefano Fedeli anche Segretario comunale.

E cioè, metto un altro capello e penso che per il tecnico e per il giurista la memoria sia strumento tecnico da costruire senza suggestioni e con verifiche sul dato normativo; pertanto diventa necessario andare oltre la coltre, la cortina di fumo, della suggestione e affrontare il tema dell’emendamento Saggese per quello che è, o meglio, per quello che vorrebbe essere e non e non è: una proposta di legge.

E ci accorgiamo di un dato falso: la mediazione stravolge il valore della norma. Non a caso hanno avuto il sopravvento discussioni sul messaggio della norma, mentre rare, ancorché ottime, sono stati gli approfondimenti giuridici. E ciò è pericoloso: perché si rischia di muoversi su schieramenti contrapposti che non spiegano il futuro ma lo prevedono come una forma di chiromanzia.

Diventa utile non trascurare, partendo dalla considerazione di quello che non è. 

Non è una norma transitoria. La norma transitoria salda vecchio e nuovo, mantenendo il vecchio impianto normativo, fatte salve alcune eccezioni, nel nuovo ordinamento. Quando una legge nuova viene emanata, essa trova normalmente fatti e rapporti costituiti secondo una legge anteriore. Si ha dunque la possibile sopravvivenza del diritto anteriore che si prolunga a disciplinare rapporti in un tempo in cui non domina più, oppure si ha la possibile applicazione della legge nuova a rapporti che erano sorti quand’essa non esisteva. Il problema del diritto intertemporale sta, infatti, in ciò: data una duplicità di leggi che regolano nel tempo lo stesso oggetto in modo diverso, secondo quali norme dovranno giudicarsi i rapporti che rientrano nel loro ambito. Spesso la stessa legge crede opportuno dirimere il conflitto, dettando norme con cui regola il passaggio da una legislazione all’altra. Sono queste le cosiddette disposizioni transitorie. Tali disposizioni riflettono generalmente ragioni di opportunità e d’utilità pratica del legislatore. Tali ragioni non sono, naturalmente, suscettibili di trattazione generale. Il problema dell’interprete consiste nel sapere, quando mancano disposizioni ad hoc, quale principio generale deve servire a governare l’efficacia del diritto nuovo in confronto a quello antico.

Detto questo, e se cosi è, non possiamo parlare di norma transitoria perché l’emendamento 10.504, esordisce con un perentorio segretari comunali e provinciali: abolizione della figura. 

Una norma transitoria avrebbe confermato la vigenza dell’articolo 97 fino a ….

Una norma transitoria avrebbe salvaguardato l’albo, mentre è prevista l’immediata discesa nel ruolo unico, con un’eccezione, dovuta per gli attuali iscritti in fascia C.

Il Segretario comunale cambia subito pelle, contraddicendo coloro che trattano l’emendamento Saggese come punto di partenza. Si tratta invece di un punto di arrivo che non ammette repliche.

E cosa fa l’uomo nuovo. Non si capisce. Esiste l’obbligo di conferire all’uomo nuovo, un tempo iscritto nell’albo, l’incarico di direzione apicale con compiti di attuazione dell’indirizzo politico, coordinamento dell’attività amministrativa e controllo della legalità dell’azione amministrativa, purché ciò avvenga senza alcun onere aggiuntivo.

I dubbi sono giganteschi.

a) Chi sarà il datore di lavoro?

b) Esiste l’obbligo di conferire , ma esiste l’obbligatorietà delle funzioni? Non si capisce. In realtà, mi sembra che vi sia molta confusione in ordine alla tassonomia delle funzioni fondamentali. Inoltre l’ultimo inciso – senza oneri aggiuntivi – significa : non essendo fondamentali le funzioni, l’esercizio facoltativo non deve comportare oneri aggiuntivi? O l’uomo nuovo è un dirigente atipico, transitorio ed innominabile, e beneficia del trattamento economico previsto per l’ex segretario? O entrambe le ipotesi;

c) Nei comuni fino a 5000 abitanti è prevista l’obbligatorietà della gestione in forma associata. Di qui due corollari: a) non ignori il termine obbligatorio, ma lo usi solo con riferimento alla forma di gestione e non come attributo delle funzioni; abolizione implicita di numerosi posti di lavoro.

Poiché l’analisi sarebbe ancora lunga, ricordiamo che si tratta di un disegno di legge delega , e perciò, non vi sarà la possibilità di recupero coi decreto legislativi.

Tanto basta per confermare quanto ha detto Vito: la medicina è di gran lunga peggiore del male.

 

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