28/08/2016 – Riforma Pa, Stop ai segretari comunali. Ecco cosa Cambia

Riforma Pa, Stop ai segretari comunali. Ecco cosa Cambia

  • Venerdì, 26 Agosto 2016 17:44
  • Scritto da  Bruno Franzoni
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Il Decreto legislativo sulla Riforma della Dirigenza Pubblica sopprime l’albo dei segretari comunali. I Comuni dovranno nominare un dirigente apicale proveniente dal ruolo unico degli Enti Locali. Resta però una fase di transizione di tre anni.

 

 

Stop all’albo dei segretari comunali. Con l’esercizio della Delega sulla Riforma della Dirigenza Pubblica, approvata ieri dal Consiglio dei Ministri, trova attuazione un’altra misura degna di nota. Il segretario comunale, quel forte presidio alla legalità dell’azione amministrativa dell’ente andrà sostanzialmente in soffitta: nel nuovo quadro di riferimento gli enti locali, al posto del segretario comunale, nomineranno un dirigente apicale proveniente dal ruolo unico degli enti locali con compiti di attuazione dell’indirizzo politico, coordinamento dell’attività amministrativa e controllo della legalità dell’azione amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ma lo statuto o i regolamenti degli enti locali potranno incaricare il dirigente apicale disvolgere «ogni altra funzione».

 

La scelta del dirigente apicale avverrà, a regime, attraverso la nuova procedura comparativa prevista per il conferimento degli incarichi dirigenziali alla quale gli iscritti al ruolo potranno partecipare presentando la relativa candidatura. 

L’immissione in Ruolo 

Con l’entrata in vigore del decreto attuativo della Riforma (considerando i tempi è lecito immaginare che il provvedimento entrerà in vigore agli inizi del 2017), l’albo dei segretari comunali verrà quindi soppresso; a continuità della funzione, in attesa che l’accesso al ruolo unico entri a regime, è previsto l’automatico inserimento nel ruolo unico dei dirigenti degli enti locali dei segretari comunali e provinciali iscritti nell’attuale albo (nelle fasce professionali A e B), anche se privi di incarico.

L’inserimento nel ruolo unico coinvolgerà anche chi risulta iscritto nella fascia professionale C e i vincitori di procedure concorsuali di ammissione al corso di accesso in carriera già avviate alla data di entrata in vigore del decreto legislativo dopo due anni di esercizio effettivo come funzionario. In particolare gli enti presso i quali nei successi­vi due anni sarà disponibile un ufficio dirigenziale, potranno chiedere alla Commissione che gestirà il Ruolo unico dei diri­genti locali, la loro assegnazione, presentando un progetto professionale e for­mativo di inserimento. A conclusione del biennio, in caso di valutazione positiva sul servizio prestato, l’amministrazione presso la quale il vincitore ha prestato servizio immetterà in ruolo il dipendente come dirigente, che sarà conseguentemente iscritto nel Ruolo della dirigenza locale, e potrà conferirgli un incarico dirigenziale senza l’espletamento della procedura comparativa. In caso di valutazione negativa, l’interessato resterà in servizio per un ulteriore anno, al termine del quale l’amministrazione trasmette una nuova valutazione. In caso di ulteriore valutazione negativa, l’interessato resterà in servizio come funzionario. 

Per i comuni con popolazione superiore a 100 mila abitanti resta la facoltà di nomina di undirettore generale ai sensi dell’articolo 108 del Testo Unico degli Enti Locali ovvero, in alternativa, di un dirigente apicale: qualora sia nominato un direttore generale (cui compete, come già detto, l’attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente nonché sovrintendere alla gestione dell’ente), in alternativa al dirigente apicale, la funzione di controllo della legalità dell’azione amministrativa deve essere affidata ad un dirigente apicale, cioè proveniente dal ruolo unico degli enti locali. 

Periodo Transitorio 

In sede di prima applicazione della riforma, c’è una però fase di transizione, una sorta di salvaguardia per garantire la continuità della funzione amministrativa: gli enti locali privi di direttore generale hanno infatti l’obbligo di conferire l’incarico di direzione apicale con compiti di attuazione dell’indirizzo politico, coordinamento dell’attività amministrativa, direzione degli uffici e controllo della legalità dell’azione amministrativa ai segretari comunali già iscritti nel relativo albo e confluiti nel ruolo di dirigenti degli enti locali nonché ai soggetti già iscritti all’albo in fascia C e ai vincitori del corso di accesso in carriera, già bandito alla data di entrata in vigore della legge 124/2015. In questo arco temporale quindi, chi svolge la funzione di segretario comunale continuerà a farlo anche se sotto l’etichetta generica di dirigente apicale. In attesa che decollino a regime le procedure di incarico per i dirigenti che accedono al ruolo degli enti locali. Per quanto riguarda i se­gretari comunali che si ritrove­ranno privi di incarico alla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della rifor­ma e che confluiranno nel ruo­lo unico dei dirigenti degli enti locali, avranno quattro anni di tempo per ottenere un incarico dirigenziale (o di dirigente api­cale), decorso il quale senza ot­tenerne, cesseranno dal Ruolo della dirigenza, e il loro rapporto di lavoro si risolve. 

L’incarico del dirigente apicale sarà di regola quadriennale ma il rinnovo sarà diverso rispetto a quello previsto dal decreto legislativo per gli altri dirigenti pubblici (2 anni): i dirigenti apicali infatti resteranno in funzione per un altro mandato se vengono rinnovati entro 90 giorni dall’insediamento degli organi esecutivi della nuova giunta. 

E’ infine previsto, per i comuni di minori dimensioni demografiche, l’obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, coerentemente con le previsioni di cui all’articolo 14 del DL 78/2010. In particolare i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, o a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o più isole, e il comune di Campione d’Italia, hanno l’obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in forma associata. A questo scopo, salvo il caso di unioni di comuni, concludono una convenzione che stabilisce le modalità di espletamento del servizio, individua le competenze per la nomina e la revoca del dirigente apicale, e determina la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del dirigente apicale, la durata e la possibilità di recesso da parte dei singoli comuni, e i reciproci obblighi e garanzie.  

Viene, infine, specificato che per il Trentino-Alto Adige resta ferma la particolare disciplina prevista per i segretari comunali dalla relativa normativa, in conformità con lo statuto, e alle disposizioni sull’uso della lingua tedesca nei rapporti con la pubblica amministrazione.

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