27/09/2016 – Diritti di rogito: i pareri immotivati della Corte dei conti

Diritti di rogito: i pareri immotivati della Corte dei conti

 
Chi scrive lo ribadisce da anni: è urgente rivedere le norme che attribuiscono a varie Autorità poteri di orientamento, se non di vero e proprio controllo, sull’amministrazione attiva.

Dette Autorità, dalla Corte dei conti all’Aran, dai servizi ispettivi del Mef all’Anac, dal Garante della Privacy all’Agenzia delle entrate, tra linee guida, interpelli, Faq (frequently asked questions), comunicati, determinazioni, delibere, pareri, orientamenti, prevalentemente disposti senza assunzione diretta di responsabilità nemmeno di controllo, incidono in maniera sempre più crescente sull’attività operativa, creando moltissima confusione. Sia perchè adottano interpretazioni troppo spesso molto discutibili ammantate, però, di “cogenza”, sia perchè scatenano una reazione a catena: ricerche di tutele, contenziosi, azioni di responsabilità, sanatorie, contrasti giurisprudenziali.

Basti citare solo due clamorosi esempi: il d.l. cosiddetto “salva Roma”, diretta conseguenza della morsa a tenaglia di Mef e Corte dei conti sulla contrattazione decentrata; il più recente “decreto enti locali”, che ha fatto giustizia della paradossale interpretazione dell’articolo 1, comma 557, lettera a), della legge 296/2006, espressamente qualificato come “principio”, ma che secondo la Corte dei conti era, invece, norma “cogente”.

L’ultimo caso di forte contrasto normativo ed interpretativo riguarda la percezione dei diritti di rogito dei segretari comunali nei comuni privi di dirigenti. La Corte dei conti, nell’esercizio della propria funzione di controllo presupposto “collaborativo” ha l’ha ritenuta illegittima. Ma, il giudice del lavoro di Milano, nell’esercizio non di espressione di pareri, bensì di giurisdizione su diritti soggettivi, ha, invece, sentenziato esattamente il contrario.

La Sezione Emilia Romagna, col recente parere 75/2016 è tornata sul punto per riaffermare quanto già indicato dalla magistratura contabile e, con riferimento alla sentenza del Tribunale di Milano, così motiva il proprio avviso: “l’interpretazione della norma data dal Tribunale di Milano nella sentenza di primo grado non appare convincente“.

La Sezione, col suo parere, si è limitata a ripercorrere le motivazioni già a suo tempo espresse in particolare dalla Sezione Autonomie, per ribadire l’avviso contrario della magistratura contabile alla ripartizione dei diritti di rogito ai segretari di fascia A e B operanti nei comuni privi di dirigenti (la stragrande maggioranza). E, appunto, taccia la sentenza del Tribunale di Milano con non convincente.

Il che potrebbe anche essere. E’, tuttavia, facile osservare come la magistratura contabile, al pari di quella amministrativa, insista – doverosamente – moltissimo sulla motivazione dei provvedimenti amministrativi, quale essenziale requisito di legittimità, talvolta decisivo ai fini dell’attivazione della responsabilità erariale.

Appare francamente disdicevole che, aperta una querelle interpretativa per altro con una giurisdizione che, a differenza di quella contabile, è piena e completa vertendosi in tema di diritti soggettivi, la Sezione Emilia Romagna possa cavarsela con l’affermazione apodittica secondo la quale la sentenza di Milano non è convincente.

Il giudice del lavoro milanese, nell’adottare la propria decisione, ha preso attentamente in esame le indicazioni della Corte dei conti ed ha spiegato in modo caustico le ragioni per le quali non le ha considerate valide: esse finiscono “per restringere il campo di applicazione della norma compiendo un’operazione di chirurgia giuridica non consentito nemmeno in nome della res pubblica”.

Le conclusioni della sentenza del Tribunale di Milano possono certamente non apparire convincenti. Sarebbe, tuttavia, obbligatorio per chi intenda contestarle spiegare le ragioni per le quali detto Tribunale sia incorso in errore, a partire proprio dalla motivazione espressa dalla sentenza. Occorrerebbe, cioè, dimostrare che l’interpretazione della magistratura contabile non restringa il campo di applicazione della norma e, quindi, non ha compiuto alcuna azione di chirurgia giuridica.

La Sezione Emilia Romagna si è ben guardata dall’esprimere una motivazione capace di privare di pregio la statuizione del Tribunale di Milano. Quasi che le letture fornite appunto dalle Autorità preposte in misura diversificata all’indirizzo e al controllo (collaborativo) dell’azione dell’amministrazione attiva possa essere al di sopra della funzione giurisdizionale e, comunque, scevra dal dovere di corroborare le interpretazioni fornite dalle necessarie motivazioni. Il che appare tanto più incomprensibile, considerando che le sezioni regionali di controllo si esprimono per pareri e non per sentenze: il che dovrebbe indurre proprio ad una approfondita valutazione di merito e motivazionale.

Sempre più dette Autorità paiono, invece, agire come fossero espressione diretta di un ipse dixit, quasi fossero dotate di un potere superiorem non recognoscens, che, come ormai la prassi di ogni giorno dimostra, finisce per creare esattamente l’opposto della funzione da assolvere: invece di fornire indicazioni coerenti ed univoche agli operatori, alimentano confusione, contrasti e rischi di contenzioso. A tutto danno, evidentemente, poi dell’efficienza ed efficacia dell’azione dell’amministrazione attiva, che dovrebbe essere il primo obiettivo da perseguire per tutti.

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