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Il DDL 3012 del 2015 all’art 28 stabilisce che i contratti di compravendita immobiliare per uso non abitativo con valore non superiore a 100.000 eu possono essere sottoscritti da un avvocato

Leggendo le relazioni presentate vengono fuori tutte le problematiche relative all’adozione di tali atti da parte degli avvocati che non hanno esperienza in merito e viene rilevato che non rientrano tali competenze nella professione di avvocato

Se risulta corretto che l’albo professionale degli avvocati non contempla tale competenza perché non viene segnalata la possibilità di aprire ai segretari comunali la facoltà di stipulare tali atti?

I segretari hanno l’esperienza e la competenza necessaria (che non hanno gli avvocati) in quanto contemplato dall’ordinamento

Potrebbe essere una possibilità di lavoro in tempi di soppressione della figura.

Saluti

Anna Maria Coppola

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