27/07/2017 – Il dipendente trasferito perde la retribuzione di posizione

Il dipendente trasferito perde la retribuzione di posizione

di Vincenzo Giannotti

 

In caso di trasferimento, il dipendente pubblico non ha diritto a conservare la retribuzione di posizione. Lo ha deciso la Corte di cassazione, con la sentenza n. 17775/2017. La decisione della Suprema corte si basa sul fatto che questo emolumento è collegato esclusivamente a specifiche responsabilità o modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, suscettibili di venir meno in caso di mutamento della situazione a cui sono collegate.

La vicenda 

A seguito della soppressione, con legge regionale, dell’azienda autonoma di soggiorno e turismo, un dipendente, transitato presso un Comune, chiedeva il riconoscimento delle indennità fisse e continuative precedentemente godute, tra cui quelle relative alle indennità di posizione, maneggio denaro e videoterminalista. Il Tribunale di prima istanza e, successivamente la Corte d’appello, hanno confermato il diritto del dipendente alla loro percezione, in considerazione della natura fissa e continuativa di tali voci retributive. Avverso queste decisioni ricorre il Comune in Cassazione in quanto la Corte territoriale sarebbe caduta in errore nel ritenere fisse e continuative indennità dallo spiccato carattere accessorio nei contratti degli enti locali, essendo le stesse legate, infatti, a particolari posizioni e responsabilità rivestite dal lavoratore nell’ente di provenienza, non necessariamente da attribuire presso l’ente territoriale di destinazione.

La decisione della Suprema corte 

Evidenziano i giudici di Piazza Cavour come il ricorso del Comune sia meritevole di accoglimento a fronte della posizione consolidata del giudice di legittimità, in merito alla corretta pretesa da parte del dipendente trasferito a vedere conservate le sole componenti retributive fisse e continuative avente il carattere di generalità nella garanzia di mantenimento della posizione retributiva maturata. Pertanto, in merito al corretto computo degli emolumenti fissi e continuativi gli stessi non possono che riferirsi alle voci di retribuzione riconosciute a tutti i dipendenti, con conseguente esclusione degli emolumenti che trovino causa in una situazione contingente e temporanea, in quanto destinati a venire meno una volta che questa sia cessata, ovvero in caso di compensi erogati in ragione di particolari modalità della prestazione lavorativa o collegati a specifici disagi o difficoltà, i quali non spettano allorché vengano meno le situazioni cui erano collegati. Nel caso di specie, non può rientrare la retribuzione di posizione precedentemente attribuita al dipendente dall’amministrazione di provenienza, in quanto la stessa cessa al momento del trasferimento, venendo meno il collegamento con la responsabilità della posizione ricoperta dal dipendente nell’amministrazione di destinazione. Stessa situazione si verifica per anche per l’indennità di maneggio valori e/o di videoterminalista, in quanto una volta trasferito il dipendente lo stesso si inserisce in una nuova organizzazione il cui salario accessorio è esclusivamente quello distribuito ed erogato alla generalità dei dipendenti appartenenti all’amministrazione di destinazione. 

Così in merito alla indennità di videoterminalista, l’Aran (Orientamento applicativo RAL_1461) ha precisato come per gli enti locali le varie voci che, attualmente, compongono il trattamento economico accessorio sono esclusivamente quelle indicate nell’articolo17 del contratto collettivo del 1° aprile 1999 e tra queste non è prevista l’indennità di videoterminale. Infine, per quanto riguarda la indennità di maneggio valori la stessa sarà dovuta solo qualora il dipendente assuma la medesima responsabilità nell’ente di destinazione, mentre nulla è a lui dovuto in mancanza della citata responsabilità.

Non essendosi, pertanto, la Corte territoriale attenuta ai citati principi di diritto emanati dal giudice di legittimità, il ricorso del Comune va accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, rinviandosi alla Corte di appello per l’applicazione del principio di diritto formulato.

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