27/04/2016 – Per gli amministratori locali indennità leggere: il taglio del 10% è «strutturale»

Per gli amministratori locali indennità leggere: il taglio del 10% è «strutturale»

di Giovanni G.A. Dato

Un ente locale si rivolgeva alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, premettendo che con l’articolo 1, commi da 52 a 62, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, veniva disposta la riduzione del 10%, per un periodo di tre anni, delle indennità spettanti ai componenti di organi elettivi e direttivi dello Stato e ai Parlamentari europei e che detta riduzione veniva estesa, con il comma 54 dello stesso articolo 1, agli emolumenti delle cariche individuali e collegiali delle Regioni, delle Province e dei Comuni (senza indicare una corrispondente durata triennale della stessa); precisava, poi, che il parere della  direzione centrale per le Autonomie del ministero dell’Interno prot. n. 15900/TU/00/82 del 20 gennaio 2008 si esprimeva nel senso di ritenere limitata all’esercizio 2006 l’efficacia della norma in esame; tuttavia, un pronunciamento della sezione Autonomie del 2012 riteneva la riduzione del 10% delle indennità di cui all’articolo 1, comma 54, della legge n. 266/2005 di tipo “strutturale”.

I quesiti 

Ciò premesso, l’ente poneva i seguenti quesiti: se si debba procedere ad applicare “retroattivamente” la riduzione del 10% e a recuperare, pertanto, nei confronti degli amministratori comunali, le somme indebitamente corrisposte; se, avendo alcuni amministratori comunali applicato una volontaria decurtazione dell’indennità di propria spettanza, tali decurtazioni possano essere valutate e computate al fine della dimostrazione del rispetto sostanziale della norma di cui all’articolo 1, comma 54, della legge n. 266/2005, essendosi comunque assicurate quelle esigenze di contenimento della spesa pubblica cui la norma in discorso è da ritenersi preordinata; infine, ove non fosse possibile “la compensazione”, se le somme devono essere riversate al Comune al netto delle ritenute Irpef di volta in volta effettuate.

Il taglio è “strutturale” 

Secondo la recente delibera 15 aprile 2016, n. 79/2016/PAR della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, con la pronuncia n. 1 del 12 gennaio 2012 le sezioni Riunite della Corte dei conti, in sede di controllo, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, hanno statuito che il taglio operato dall’articolo 1, comma 54, della legge finanziaria 2006, in mancanza di un limite temporale alla vigenza della predetta disposizione, è “strutturale”, avente, cioè, un orizzonte temporale non limitato all’esercizio 2006; tale interpretazione è peraltro condivisa sia dal dipartimento per gli Affari interni e territoriali del ministero dell’Interno, sia dal dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del ministero dell’Economia e delle finanze. Da ciò consegue che la mancata applicazione della norma di legge in parola nei periodi temporali antecedenti alla pronuncia nomofilattica sopra indicata comporterebbe una non consentita disapplicazione dell’indicata normativa di contenimento della spesa pubblica. Si ricordi, inoltre, che per la giurisprudenza contabile la disposizione di cui all’articolo 1, comma 54, della legge n. 266/2005 è disposizione ancora vigente, in quanto ha prodotto un effetto incisivo sul calcolo delle indennità in questione che perdura ancora, e non può essere prospettata la possibilità di riespandere i valori delle indennità così come erano prima della legge finanziaria 2006 (Corte dei conti, sez. reg. contr. Piemonte, 25 febbraio 2015, n. 23/2015/PAR). Giova poi ricordare che la previsione di cui all’articolo 1, comma 54, della legge 266 non incide sul meccanismo tabellare per scaglioni previsto dal Dm n. 119/2000, ancora vigente, talché, nel caso in cui l’ente transiti in diversa classe demografica, l’indennità su cui operare la riduzione del 10% dovrà essere determinata in conformità (Corte dei conti, sez. Autonomie, 6 ottobre 2014, n. SEZAUT/24/2014/QMIG).

Il recupero e l’eventuale compensazione 

Secondo la deliberazione in esame, più che un’applicazione “retroattiva” della riduzione del 10% – come paventato dall’ente locale richiedente – si tratta di attuare “tardivamente” (rispetto alla decisione delle sezioni Riunite dell’anno 2012) la normativa in questione, ovvero procedersi alla ripetizione delle indennità erogate in eccedenza rispetto alla fissata soglia legislativa. In ordine al secondo quesito vertente sulla possibilità di considerare rispettata in via “sostanziale” la misura di contenimento della spesa pubblica in discorso alla luce delle “autoriduzioni” delle indennità operate dagli stessi soggetti beneficiari, può essere fornita risposta positiva; diversamente, l’azione di recupero dell’ente locale, ove fruttuosa, determinerebbe un arricchimento senza causa dell’amministrazione in astratto censurabile con il sistema rimedialedi cui agli articoli 2041 e seguenti c.c., ferma restando, in ogni caso, la necessità dell’adozione di un atto proveniente dai competenti uffici comunali ricognitivo della sussistenza in concreto dei presupposti della “compensazione” con rigorosa e puntuale indicazione delle partite di dare/avere e loro “maturazione” temporale. La deliberazione in questione conclude affermando che laddove l’amministrazione comunale debba procedere al recupero dell’indebito in assenza dei requisiti necessari per la predetta “compensazione”, la ripetizione dovrà essere effettuata al lordo degli oneri riflessi, alla luce della disciplina tributaria in vigore.

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