27/04/2016 – Dirigenti, assunzioni a rischio

Dirigenti, assunzioni a rischio 

di LUIGI OLIVERI

Italia OggiMartedì, 26 Aprile 2016

Rischio nullità per le assunzioni di dirigenti effettuate da enti locali in violazione dell’ articolo 1, comma 219, della legge 208/2015. Le indicazioni fornite dalla Conferenza unificata nella seduta dello scorso 24 marzo a oggetto l’ esame delle «Problematiche interpretative relative all’ articolo 1, commi 219 e 221, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in materia di dirigenza pubblica», non possono superare i rilevanti problemi di legittimità di assunzioni effettuate contro la volontà del legislatore. Come è noto, l’ articolo 1, comma 219, della legge 208/2015 impone alle amministrazioni (salvo poche e specifiche eccezioni, che non contemplano gli enti locali) di rendere indisponibili i posti delle qualifiche dirigenziali, finché non sarà operativa la riforma della dirigenza, voluta dall’ articolo 11 della legge 124/2015. I comuni in particolare hanno sollevato critiche nei confronti della norma, perché costituisce un’ ulteriore gabbia alla propria autonomia organizzativa. Tuttavia, dalla critica legittima si è passati al tentativo di proporre interpretazioni della norma oggettivamente troppo spinte, cercando di reperire elementi per considerarla non applicabile agli enti locali, evocando l’ autonomia costituzionale o elementi accidentali, quali il riferimento contenuto nel comma 219 agli incarichi di prima e seconda fascia, inesistenti negli enti locali. Si è trattato, tuttavia, di tesi prive di solidi elementi. La Corte dei conti, sezione regionale di controllo della Puglia, non a caso li ha respinti integralmente nella deliberazione 17 marzo 2016, n. 73 mettendo in evidenza due elementi decisivi per la piena applicabilità della norma a tutti gli enti locali. In primo luogo, la sezione rileva che «la norma si riferisce a tutte le amministrazioni di cui all’ art 1 comma 2 dlgs 165/2001, senza introdurre alcuna espressa eccezione per gli enti locali»; in secondo luogo, afferma: «Il comma 224 della citata legge 208/2015, nel prevedere che resta escluso dal campo di applicazione del comma 219 – tra gli altri – il personale delle città metropolitane e delle province adibito all’ esercizio di funzioni fondamentali, non fa altro che confermare l’ opzione ermeneutica sopra indicata, atteso che siffatta eccezione non avrebbe ragion d’ essere se gli enti locali fossero esclusi a priori, per estraneità soggettiva, dal raggio operativo della disciplina in esame». In Conferenza unificata si è cercata una soluzione definita di compromesso, nell’ ambito della quale spicca in particolare l’ indicazione secondo la quale «sarà comunque possibile prevedere la copertura di posizioni dirigenziali specificamente previste dalla legge o connesse alto svolgimento di funzioni fondamentali, in base all’ articolo 14, comma 27, del dl 78/2010, o di servizi essenziali». Si tratta, tuttavia, di un’ indicazione per un verso priva di qualsiasi elemento cogente, in quanto proveniente da un soggetto, la Conferenza unificata, non dotato in alcun modo di poteri e competenze concernenti l’ interpretazione e l’ applicazione delle norme: la Conferenza unificata, ai sensi dell’ articolo 2 del dlgs 281/1997 dispone solo di compiti consultivi preventivi, non della possibilità di esprimere pareri riguardo l’ attuazione delle leggi. Meno che mai se detti pareri portino, di fatto, a letture contrastanti con le norme. È evidentissima la contrapposizione tra quanto indicato dalla Conferenza Unificata e l’ articolo 1, commi 219 e 224, della legge 208/2015: quest’ ultima, infatti, esclude dal sostanziale blocco temporaneo delle assunzioni di qualifiche dirigenziali solo i dirigenti adibiti alle funzioni fondamentali di province e città metropolitane (che, in realtà, non possono assumere nessuno perché soggette al perdurante divieto assoluto di assunzioni). La Conferenza Unificata finisce per estendere anche ai comuni la possibilità di assumere dirigenti nelle funzioni fondamentali dei comuni definite dall’ articolo 14, comma 27, del dl 78/2010, cioè quasi tutte, con un’ operazione posta a porre nel nulla la ratio della legge di Stabilità del 2016, evidentemente preordinata a tenere fermi gli incarichi dirigenziali in vista della costituzione del ruolo unico dirigenziale, previsto dalla riforma voluta dal ministro Marianna Madia. Pertanto, poiché la Conferenza Unificata non può costituire fonte di produzione o di interpretazione efficace sul piano giuridico, assunzioni di qualifiche dirigenziali basate sul supporto del parere del 24 marzo, in quanto contrarie a legge, si espongono a rischi concreti di nullità e responsabilità erariale.

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