27.01.2015 – La contrattazione collettiva decentrata integrativa nel 2015

La contrattazione collettiva decentrata integrativa nel 2015

 

di Arturo Bianco

Le amministrazioni devono assumere come un priorità la definizione del contratto collettivo decentrato integrativo del 2015; tale indicazione acquista un rilievo ancora maggiore negli enti in cui i contratti collettivi decentrati sono stati stipulati prima del 15 novembre 2009 e non sono stati adeguati alle previsioni della legge cd Brunetta.

Alla base di tale indicazione vi sono i dubbi di legittimità sulla erogazione delle indennità corrisposte a partire dallo 1.1.2013 nelle regioni e negli enti locali in cui non sono stati adeguati alle novità contenute nel DLgs n. 150/2009 i contratti decentrati. Ed ancora, siamo dinanzi ad una opportunità che si apre a seguito dell’allentamento dei vincoli dettati al trattamento economico individuale ed al fondo per la contrattazione decentrata dalla legge n. 190/2014, cd di stabilità 2015.

IL RINNOVO DEI CONTRATTI DECENTRATI

Le amministrazioni devono in primo luogo ricordare che è da considerare vincolante la necessità di adeguare i contratti collettivi decentrati integrativi stipulati prima del 15.11.2009 alle novità dettate dal DLgs n. 150/2209, cd legge Brunetta. Tale provvedimento dispone infatti che i contratti stipulati dopo tale data devono essere coerenti con i nuovi vincoli dettati dal legislatore. E che, nel comparto regioni ed enti locali, i contratti decentrati stipulati in precedenza non sono applicabili a partire dal 31.12.2012. Dal che se ne possono trarre due conclusioni:

  1. tutte le indennità (ad eccezione di quelle regolamentate esclusivamente dal contratto collettivo nazionale, cioè il turno, il rischio, la reperibilità ed i compensi per le attività svolte nelle giornate festive) non possono più essere erogate e di conseguenza si determina la loro illegittimità, con conseguente maturazione di responsabilità amministrativa di coloro che hanno violato questa previsione;

  2. le indennità collegate alle performance non adeguate alle novità legislative non possono essere applicabili. Al di là della specifica previsione legislativa, infatti i rapporti tra contratti decentrati e nazionali, nonché tra contrattazione e legislazione sono tali per cui si deve pervenire alla nullità ed inapplicabilità delle clausole dei contratti decentrati in contrasto con quelli nazionali e con le leggi. Tale nullità riguarda non tutto il contratto, ma solamente le specifiche clausole. Anzi è stato aggiunto in modo espresso dalla stessa legge cd Brunetta che tale nullità è parziale e non travolge tutti i contratti.

IL TETTO AL TRATTAMENTO ECONOMICO 

Sul versante del trattamento economico individuale vengono meno sia il divieto di superare quello in godimento nel 2010 sia il blocco della erogazione dei benefici economici connessi alle progressioni disposte negli anni dal 2011 al 2014.

Cessa di produrre i suoi effetti la disposizione per cui il trattamento economico individuale non doveva superare quello in godimento nel 2010, salvo che in caso di modifica delle mansioni effettivamente svolte. Due le conseguenze di maggiore rilievo:

1) possibilità di dare corso ad una nuova pesatura delle indennità di posizione, anche in assenza di una modifica dei compiti svolti;

2) possibilità di aumentare le risorse destinate nei comuni privi di dirigenti alle indennità di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa, quindi con il venire meno della lettura data dalla deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 26/2014, per la quale negli enti privi di dirigenti, cioè quelli in cui questi compensi sono direttamente a carico del bilancio e non del fondo per la contrattazione decentrata, le risorse destinate a questa forma di salario accessorio non potevano aumentare.

Viene inoltre meno il blocco degli effetti economici delle progressioni disposte a partire dallo 1.1.2011, tali aumenti devono quindi essere corrisposti a partire dallo scorso 1 gennaio. In tal modo si rendono disponibili le risorse che erano state inserite nei fondi fdi questi anni, ma che dovevano essere recuperati in economia al bilancio dell’ente, con divieto quindi di essere utilizzati per corrispondere altre indennità. Ovviamente, a questo punto non vi sono nuovi vincoli alle progressioni economiche, tranne quelli fissati dalla legge cd Brunetta, cioè la necessità di una scelta meritocratica e la limitazione ad una parte circoscritta di dipendenti.

IL TETTO AL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA

Non sono più riproposti i tetti al fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa dall’articolo 9, comma 2 bis, del DL n. 78/2010. Per cui le amministrazioni acquistano una forma di flessibilità maggiore nella determinazione di tali risorse.

Non è stata riproposto il vincolo per cui il tetto del fondo per la contrattazione decentrata, non doveva superare le risorse previste allo stesso titolo 2010. Per cui le amministrazioni possono, ovviamente nell’ambito delle previsioni contrattuali, aumentare la misura del fondo sia di parte stabile che di parte variabile che complessiva. Il che produce, in primo luogo, effetti nella parte stabile sulle risorse destinate alla RIA (retribuzione individuale di anzianità) del personale cessato, nonché degli eventuali assegni ad personam in godimento da parte dello stesso personale.

Viene infine meno anche l’obbligo della riduzione del fondo per la contrattazione decentrata in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio. Sul modo con cui operare tale riduzione il documento della Conferenza Unificata tra Stato, regioni ed autonomie locali del 10 luglio 2014 ha chiarito che tanto il metodo indicato dalla Ragioneria Generale dello Stato (la media aritmetica del personale in servizio) che quello indicato dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e dalla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia (i risparmi effettivamente conseguiti) sono legittimi.

Occorre ricorda che, sulla base delle previsioni dettate dalla legge di stabilità del 2014, il fondo del 2015 non può recuperare i tagli apportati al fondo del 2014 a seguito della necessità di restare entro il tetto del 2010 e per la diminuzione del personale e dei dirigenti in servizio presso l’ente.

IL BLOCCO DEI CONTRATTI NAZIONALI

Occorre infine ricordare che il rinnovo dei contratti nazionali per gli aspetti economici è bloccato anche per il 2015. Tale blocco prosegue dal 2010 senza alcuna interruzione. 

Ad esso si accompagna il blocco della indennità di vacanza contrattuale, che rimane fissata nella misura introdotta nel corso del 2010.

Si deve sottolineare che il prolungarsi di questo blocco ha determinato una riduzione del potere d’acquisto dei salari dei dipendenti pubblici che è stato stimato essere superiore al 10%.

Viene inoltre disposta la proroga fino al 31 dicembre 2015 delle disposizioni che prevedono il blocco degli automatismi stipendiali del personale non contrattualizzato.

 

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