26.03.2015 – Tre anni per trasformarsi in «dirigenti apicali»

Tre anni per trasformarsi in «dirigenti apicali»

di Amedeo Di Filippo

 

Abolizione della figura del segretario e attribuzione alla dirigenza dei compiti di controllo della legalità. Soppressione dell’albo e iscrizione dei segretari nel ruolo unico dei dirigenti degli enti locali. Tre anni di apnea durante i quali i Comuni avranno l’obbligo di conferire l’incarico di direzione apicale ai segretari stessi. Sono questi i criteri direttivi che dettagliano il “punto di equilibrio” raggiunto dalla Commissione affari costituzionali del Senato, impegnata nell’esame del ddl 1577 (riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), il cui incardinamento in Aula è previsto per il 31 marzo. Come raccontato sul Quotidiano degli enti locali e della Pa di ieri, il relatore Giorgio Pagliari (Pd) ha invitato i proponenti a riformulare il subemendamento 10.504/7 in un nuovo testo, sul quale ha auspicato un orientamento condiviso.

 

La versione originaria

L’intervento correttivo riguarda l’articolo 10 del ddl Renzi-Madia, che nel testo originario prevede l’abolizione dei segretari e il loro inserimento in un’apposita sezione a esaurimento del ruolo dei dirigenti degli enti locali, con conseguente soppressione dell’albo. Prevede inoltre una specifica disciplina per gli iscritti nelle fasce professionali A e B e per i privi di incarico, e una che contempli la confluenza nel ruolo unico dopo un determinato periodo di servizio per gli iscritti nella fascia C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate. Per gli enti locali privi di figure dirigenziali viene prevista la facoltà di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell’indirizzo politico, coordinamento dell’attività amministrativa e controllo della legalità dell’azione amministrativa, in luogo del segretario comunale, eventualmente attingendo nella sezione speciale. Per i Comuni con meno di 5mila abitanti vige l’obbligo di gestire l’eventuale funzione di direzione apicale in via associata.

 

I nuovi criteri

Significativi i cambiamenti apportati con l’emendamento 10.504/7, presentato da diversi senatori e fatto proprio dal relatore nella versione modificata, in virtù del quale vengono riscritti i criteri contenuti nel n. 4) della lettera a) dell’articolo 10. Il punto rimasto intatto è l’abolizione della figura del segretario, cui consegue la soppressione dell’albo, sostituto dal ruolo unico dei dirigenti degli enti locali, al cui interno sono inseriti coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione risulteranno iscritti nelle fasce professionali A e B. Per i segretari di queste fasce privi di incarico dovrà essere modellata una specifica disciplina, così come per quelli iscritti nella fascia C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della legge, per i quali si prevede la confluenza nel ruolo unico dopo due anni esercizio effettivo, anche come funzionario, di funzioni segretariali o equivalenti. Soppresso il segretario, i compiti di attuazione dell’indirizzo politico, coordinamento dell’attività amministrativa e controllo della legalità dell’azione amministrativa vengono attribuiti alla dirigenza. Compiti che evidentemente si aggiungono a quelli di gestione.

 

Il «dirigente apicale»

Nella nuova versione dell’emendamento viene inserito l’obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale che svolga i compiti di attuazione dell’indirizzo politico, coordinamento dell’attività amministrativa e controllo della legalità dell’azione amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per i Comuni di minori dimensioni demografiche questa funzione apicale dovrà essere gestita in forma associata, coerentemente con le previsioni dell’articolo 14 del Dl 78/2010. Regole specifiche valgono per i Comuni capoluogo di Provincia e per quelli con popolazione superiore a 100mila abitanti, i quali possono reclutare il dirigente apicale anche al di fuori del ruolo unico, purché in possesso di adeguati requisiti culturali e professionali e a condizione che manchino professionalità interne, non vi siano oneri aggiuntivi e vengano rispettati i limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente. Tutto questo, però, non sarà immediatamente operativo, perché per un periodo che non dovrà essere superiore a tre anni dall’entrata in vigore del decreto di attuazione, per i Comuni vige un vero e proprio obbligo di conferire l’incarico di direzione apicale ai segretari iscritti all’albo e confluiti nel ruolo unico dei dirigenti degli enti locali.

 

Lunga vita ai dirigenti … e ai direttori

La manovra sui segretari è combinata con quella prevista per i dirigenti degli enti locali, che dunque dovranno confluire nel “ruolo unico”, la cui gestione sarà affidata alla Commissione per la dirigenza locale, e ai quali saranno attribuite rilevanti competenze, comprese quelle in tema di legalità e anticorruzione. Interessante inoltre notare che, mentre viene condiviso l’emendamento che segna in maniera radicale la sorte dei segretari, il relatore ne prospetta uno (il 10.504) che tra i criteri relativi alla dirigenza locale aggiunge il mantenimento della figura del direttore generale di cui all’articolo 108 del Tuel. Con qualche (futuro) imbarazzo interpretativo, poiché l’articolo 108 ancora formalmente prevede la soglia minima di 15mila abitanti affinché il direttore generale possa essere nominato, mentre l’articolo 2, comma 186, lettera d), della legge 191/2009 ne ha disposto la soppressione tranne che per i Comuni con popolazione superiore a 100mila abitanti.

 

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