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giovedì 26 febbraio 2015

Nuova disciplina dei diritti di rogito e problemi di diritto intertemporale (Corte dei Conti Lombardia del. n. 40/2015)

Con delibera n. 40 del 6.02.2015 la Corte dei Conti Sezione di Controllo per la Lombardia risponde a due quesiti del comune  di Cassano Magnago sulla nuova disciplina dei diritti di rogito e sui problemi di diritto intertemporale:

“quesito n° 1) 

quale sia la disciplina applicabile nel periodo dal 25 giugno 2014 al 18 agosto 2014, tenuto conto che la conversione con modificazioni del decreto legge 90/2014, essendo un emendamento di tipo soppressivo, ha determinato la caducazione ex tunc dell’abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale con conseguente ripristino dell’efficacia delle disposizioni previgenti al 18 agosto 2014 “il comune era tenuto a versare al segretario comunale e provinciale il 75% della quota sui diritti di rogito spettante al comune stesso e comunque entro un massimo di un terzo dello stipendio in godimento”; 

quesito n 2)

nel calcolo del limite dello stipendio in godimento , si sceglie la soluzione a) o la soluzione b) ;

a) si suddividono i due periodi dal 1 gennaio 2014 al 18 agosto 2014 e dal 19 agosto al 31 dicembre 2014, si calcola lo stipendio in godimento per ciascun periodo (in proporzione) e, infine, si raffrontano separatamente i diritti di rogito spettanti per ciascun periodo con i rispettivi limiti (1/3 dal 1 gennaio 2014 al 18 agosto 2014 e 1/5 dal 19 agosto al 31 dicembre 2014); 

b) si calcolano i limiti di 1/3 e di 1/5 sugli stipendi conteggiati in proporzione ai corrispondenti periodi (dal I gennaio 2014 al 18 agosto 2014 e dal 19 agosto al 31 dicembre 2014) , si sommano gli importi così ottenuti dal calcolo dei limiti di 1/3 e di 1/5 e, infine, con tale somma si raffrontano i diritti di rogito spettanti per l’intero anno”.

I giudici lombardi dopo aver richiamato e confermato l’interpretazione in merito ai Segretari che hanno diritto a percepire i diritti di rogito resa con del. n. 275/2014 rispondono ai quesiti nei seguenti termini:

la legge di conversione affronta i problemi di diritto intertemporale con la disposizione di cui comma 2 ter citato, “le norme di cui al presente articolo non si applicano per le quote già maturate alla data di entrata in vigore del presente decreto”, In tal modo il legislatore stabilisce il limite prima del quale le norme introdotte dal “presente articolo”, comprensive dei commi 1, 2 e 2 bis, non si applicano. Ne deriva, a contrariis, che le disposizioni del presente articolo, producono effetti a partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 90/2014, 25 giugno 2014. Lo stesso comma 2 ter offre la soluzione anche al secondo quesito dal momento che stabilisce espressamente che “le norme di cui al presente articolo non si applicano per le quote già maturate alla data di entrata in vigore del presente decreto”, con ciò indicando che l’ente locale non deve applicare le norme di cui all’articolo in commento alle quote già maturate. Segnatamente, fino al 24 giugno 2014 era in vigore la disposizione di cui all’art. 41, comma 4, della legge 11 luglio 1980 n. 312, in forza della quale “una quota del provento spettante al comune o alla provincia ai sensi dell’articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, è attribuita al segretario comunale e provinciale rogante, in misura pari al 75 per cento e fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento”. Nel periodo successivo il Comune applicherà invece – se ne ricorrono le condizioni – quanto disposto con il citato comma 2 bis: “negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell’articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento”. Pertanto il comune dovrà provvedere a calcolare separatamente la quota dei diritti di rogito spettante per le due fasi dell’anno, rispettivamente fino al 24 giugno e a partire dal 25 giugno, sulla base delle rispettive regole di quantificazione e di rispetto dei parametri stipendiali (1/3 e 1/5 dello stipendio).

Qui il link integrale alla delibera della Corte dei Conti Lombardia SRCLOM/40/2015/PAR.

Sui diritti di rogito dopo il DL 90/2014, conv. con L. 114/2014 si vedano i precedenti post:

 

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