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Abruzzo, del. n. 125 – Spese di viaggio sostenute dagli amministratori locali

 

Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 1, comma 136, della legge 56/2014, in materia di oneri connessi allo status di amministratori comunali.

In particolare l’ente ha chiesto se le spese di rimborso per i viaggi sostenute dagli amministratori ex articolo 84, comma 3, del Tuel (viaggi dal luogo di residenza alla sede dell’amministrazione presso cui si esercita il mandato) siano da computare, o meno, ai fini del rispetto del principio di invarianza della spesa.

I magistrati contabili dell’Abruzzo, con la deliberazione 125/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 24 luglio, hanno chiarito che, ai fini del rispetto del principio di invarianza della spesa di cui all’articolo 1, comma 136, della legge n. 56/2014, sono da includersi tra gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori degli enti locali anche le spese di accesso degli amministratori che risiedono fuori dal comune ove ha sede il rispettivo ente ovvero le spese ex articolo 84, comma 3, del Tuel (in tal senso, Sez. Autonomie, del. n. 35/2016).

Leggi la deliberazione

CC Sez. controllo Abruzzo del. n. 125 – 17

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