24/05/2017 – Corte dei conti: condannato il segretario comunale

Corte dei conti Campania, Napoli – sentenza 17 maggio 2017, n.175

“Diversi rilievi possono essere mossi altresì nei confronti del Segretario Comunale e Responsabile del Personale, quale partecipe alla deliberazione e sottoscrittore del contratto, garante dell’azione amministrativa e soggetto responsabile ex art. 49 TUEL, partecipe della volontà illegittima e illecita, cui era attribuito il compito di adottare tutti gli atti concernenti la costituzione del rapporto di lavoro e la stesura del contratto individuale.

Tale condotta è determinante e gravemente negligente per l’acritica valutazione dei presupposti di fatto, posto che la prima operazione da compiere nell’inquadramento del dipendente neo assunto era quella della verifica del possesso del necessario titolo di studio.

In particolare, sotto il profilo soggettivo, nel caso di specie era più che legittimo attendersi una verifica dei titoli vantati dal Co. al momento della sottoscrizione del contratto, per cui sicuramente appare corretta la formulazione di un giudizio di negligenza anche in capo alla dott.ssa Fa..

Peraltro, il Segretario Comunale non ha provato di aver recepito il richiamato parere UPPA n. 42 del 2008 reso dalla Funzione Pubblica a conforto della propria decisione, da prendere o già presa, nella fase istruttoria, prima della stipula del contratto de quo, attraverso un carteggio con la Funzione Pubblica dal quale si possa evincere con un numero di protocollo e data certa, l’assenza di un proprio comportamento omissivo gravemente colposo…

Altresì particolarmente rilevante si è mostrato il ruolo esercitato dal Segretario Comunale, garante della legalità dell’azione amministrativa, sottoscrittore del contratto e partecipe dell’attività illegittima e illecita.”

 

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