23/02/2018 – L’ipotesi di rinnovo del contratto delle funzioni locali dedica specifica sezione al personale della polizia locale

L’ipotesi di rinnovo del contratto delle funzioni locali dedica specifica sezione al personale della polizia locale

di Vincenzo Giannotti – Dirigente Settore Gestione Risorse (umane e finanziarie) Comune di Frosinone

 

Premessa

In data 21/02/2018 è arrivata alle prime ore della mattina la sottoscrizione del Contratto Nazionale di Lavoro per il personale delle Funzioni Locali riferito al periodo 2016-2018 dove, oltre agli istituti giuridici, sono state quantificate anche le risorse economiche per il rinnovo dei contratti dopo circa dieci anni di assenza. Tra i vari istituti innovativi introdotti, specifico spazio è stato dedicato alla valorizzazione del personale appartenente alla Polizia Locale, differenziazione fortemente voluta dall’ANCI e dalle parti sindacali, dopo che il Governo aveva già teso una mano nei confronti del personale degli altri Corpi di polizia, al fine di rafforzare la sicurezza e il controllo del territorio. In particolare vengono inseriti specifici istituti cui è associata anche una specifica indennità economica al fine di compensare gli sforzi compiuti dal personale della Polizia locale sui territori comunali.

Attività ed iniziative di carattere privato

A seguito delle disposizioni introdotte dell’art. 22, comma 3-bis, D.L. n. 50 del 2017 (decreto sicurezza) che aveva previsto la remunerazione degli agenti di polizia locale con risorse a carico del privato, atte a rafforzare le misure di sicurezza e di polizia stradale, l’art. 56-ter della preintesa ne disciplina ora le modalità operative, precisando, al fine della remunerazione aggiuntiva, quanto segue: a) le attività dovranno essere svolte al di fuori degli orari di servizio; b) gli incentivi da corrispondere al personale dovranno avere come riferimento il compenso previsto per le ore di straordinario; c) viene riconosciuto anche un riposo compensativo in caso di attività prestate nella giornata domenicale o di riposo compensativo, equivalenti alle ore effettivamente rese; d) le ore aggiuntive prestate sono da considerarsi al di fuori dei limiti del rispetto del numero massimo delle ore individuali di straordinario; e) il pagamento potrà avvenire esclusivamente nei limiti delle risorse introitate dai promotori o organizzatori delle iniziative.

Utilizzo dei proventi del codice della strada

Oltre alla previdenza complementare, alla erogazione di premi collegati al potenziamento dei servizi di controllo della sicurezza urbana e stradale, i proventi delle violazione del codice della strada, di cui all’art. 208, commi 4, lett. c), e 5, D.Lgs. n. 285 del 1992, possono essere destinati anche a sostenere il c.d. welfare integrativo, così come dettagliato al successivo art. 72 della preintesa. Al fine di rendere operativo il citato welfare integrativo è previsto che la contrattazione integrativa disciplini la concessione dei seguenti possibili benefici aggiuntivi al personale: a) iniziative di sostegno al reddito della famiglia; b) supporto all’istruzione e promozione del merito dei figli; c) contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale; d) anticipazioni, sovvenzioni e prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili; e) polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale.

Remunerazione servizio esterno

Al fine di potenziare i servizi esterni di vigilanza e compensarne il disagio sopportato dal personale della polizia locale, è stata istituita una indennità giornaliera con un valore tra un minimo di 1 euro ad un massimo di 10 euro per i giorni di effettivo svolgimento del servizio esterno. Detta indennità compensa interamente, ed assorbe, eventuali altre indennità (disagio, rischio), mentre la stessa è cumulabile con i seguenti altri compensi e/o indennità: a) indennità di turno; b) indennità di vigilanza; c) con la performance individuale e collettiva. La citata indennità non è, invece, cumulabile con quella di disagio, di rischio e di maneggio dei valori stabiliti e quantificati nel contratto decentrato.

Indennità di funzione

Al personale non incaricato di posizione organizzativa, gli enti possono erogare una indennità di funzione per compensare l’esercizio di compiti di responsabilità connessi al grado rivestito. La contrattazione integrativa, a tal fine dovrà determinare i criteri per la quantificazione della citata indennità in funzione del grado rivestito e delle connesse responsabilità del personale della polizia locale. In considerazione anche di altri elementi da prendere in considerazione (quali la dimensione dell’ente, le eventuali peculiarità sociali ed ambientali) la preintesa stabilisce che il livello massimo economico attribuibile al personale non potrà essere superiore a 3.000 euro annui lordi, da corrispondere per dodici mensilità. Tale indennità sostituisce quella relativa alle specifiche responsabilità, mentre è cumulabile con le seguenti altre indennità: a) turnazioni; b) indennità di vigilanza; c) con l’indennità di servizio esterno; d) con i compensi relativi alla performance individuale e collettiva. Anche tale indennità resta non cumulabile con quella di disagio, di rischio e di maneggio dei valori stabiliti e quantificati nel contratto decentrato.

Ipotesi di CCNL 2016-2018 del comparto Funzioni Locali

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