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Sentenza della Corte conti Campania sulla contrattazione decentrata. Bacchettati i dirigenti

Premi a tutti? È danno erariale

Non basta la presenza in servizio per il salario accessorio
 di Luigi Oliveri 

 

È danno erariale distribuire risorse del salario accessorio fondate solo sulla constatazione della presenza in servizio e sui dirigenti incombe l’obbligo di attivare la contrattazione per tempo, anche se non sono note con esattezza le risorse disponibili. La sentenza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Campania 27 luglio 2017, n. 313 interviene su due argomenti caldi relativi alle modalità con cui condurre la contrattazione decentrata, da sempre al centro dell’attenzione, fornendo indicazioni molto chiare e nette, anche se la pronuncia dispone l’assoluzione (sia pure non piena) per carenza degli elementi psicologici del dolo o della colpa grave.

Presenza in servizio.

Il giudizio ha riguardato il contratto decentrato di una prefettura, con riferimento anche alla questione dell’indennità di professionalità e fondo di sede. La Procura ha contestato il fatto che questi elementi accessori del salario siano stati distribuiti al 99% dei dipendenti, «sostanzialmente ancorandone la liquidazione al criterio della “presenza”». Il che determina la violazione delle disposizioni dell’articolo 32 del Contratto nazionale di categoria del 16/02/1999, che richiamano espressamente la correlazione dell’assegnazione delle risorse del Fua alla promozione «di reali e significativi miglioramenti dell’efficacia ed efficienza dei servizi istituzionali, mediante la realizzazione, in sede di contrattazione integrativa, di piani e progetti strumentali e di risultato». Sulla base delle ispezioni effettuate dalla Guardia di finanza, il collegio giudicante ha osservato dai verbali dei contratti decentrati non emerge alcun accordo su programmi o progetti per la produttività, tali da legittimare la distribuzione delle risorse in modo selettivo tra i dipendenti. Da qui la distorsione nel corretto modo di assegnare componenti del salario accessorio, che hanno finito per essere assegnate a pioggia.

Assenza di dolo o colpa grave. Nonostante l’assenza di selettività nell’erogazione dei compensi sia qualificata come danno erariale, la sentenza tuttavia assolve gli incolpati. Il collegio fa proprio un parere dell’Avvocatura distrettuale dello stato di Napoli dell’8/11/2011, che evidenziano specifiche distorsioni strutturali nel funzionamento del sistema impostato dal ministero dell’interno per la gestione delle voci retributive accessorie, tali da condizionare l’attività e le scelte dei dirigenti, privandoli di sostanziali poteri gestionali. Infatti, il ministero impone l’impiego di un programma informatico che ammette, ai fini della quantificazione degli emolumenti proprio la presenza in servizio. Inoltre, il parere evidenzia la cronica «tardività con cui vengono sottoscritti, di anno in anno, gli accordi per l’utilizzo del Fondo unico di amministrazione, sicché di fatto gli Uffici acquisiscono conoscenza delle risorse disponibili dopo che si sono consumati i tempi per la pianificazione dei progetti prevista dall’art. 23 del Ccnl del 2006-2009». Ciò di fatto ha indotto gli incolpati ad ancorare le indennità non a progetti ma alla presenza, non potendo elaborare progetti di miglioramento a posteriori. I ritardi nell’attivazione della contrattazione decentrata indotti dai ritardi prodottisi al centro (il contratto contestato era riferito al 2007, ma gli accordi nazionali che definivano le cifre dei fondi disponibili sono stati adottati solo a partire dal marzo 2008), secondo i giudici, impediscono di imputare ai convenuti una condotta gravemente negligente.

Obbligo di contrattare anche in assenza di cifre. Nonostante l’assoluzione, la sentenza stigmatizza la «in termini colposi il completo silenzio, serbato dai convenuti sulle problematiche de quibus, in occasione degli incontri ufficiali tenuti con le rappresentanze sindacali». La magistratura contabile rileva, sempre traendo spunto dal parere dell’Avvocatura dello stato, che è comunque doveroso e opportuno, in sede decentrata, avviare la contrattazione su progetti volti alla selezione meritocratica dei destinatari delle indennità anche in assenza di dati sulle cifre provenienti dal centro, così da rendere i piani vincolanti ed operativi per il futuro. La sentenza nota che l’inerzia dei componenti della delegazione di parte pubblica nell’affrontare le criticità del sistema (i ritardi) «non si presenta consona al profilo istituzionale ed ai poteri loro intestati. Per questo l’assoluzione non è stata piena e la sentenza ha compensato le spese di giudizio.

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