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Demansionamento e mobbing: il dirigente risponde di danno erariale

Il Dirigente che, nell’ambito della gestione del personale a lui demandata, pone in essere atti che integrano il fenomeno del demansionamento e del mobbing, risponde delle somme erogate dall’ente a seguito dell’accoglimento dell’istanza risarcitoria avanzata dal “demansionato”.

Questo il principio sancito dalla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale della Toscana, con la sentenza n. 183, depositata il 18 luglio 2016.

Nel caso di specie il Sindaco, preso atto della situazione di organico del settore notifiche, aveva individuato, su proposta del Dirigente, quattro unità del Corpo di Polizia municipale da destinare, a rotazione, alla sostituzione di un messo notificatore di ruolo trasferito ad altro Ente.

Il Comandante della Polizia Municipale aveva dunque assegnato al servizio di notificazione, con effetto immediato, un unico dipendente, non ponendo in essere la rotazione possibile con gli altri Agenti di Polizia Municipale parimenti individuati per la supplenza.

Tale condotta, unitamente ad un insieme di comportamenti quali l’esclusione dal lavoro straordinario in occasione delle elezioni amministrative, la mancata consegna della scheda di valutazione, il rifiuto delle ferie, era stata ritenuta illegittima dal Giudice del Lavoro.

La gestione amministrativa del dipendente, dequalificante e vessatoria, posta in essere dal comandante, aveva comportato la condanna dell’ente al risarcimento del danno da demansionamento e mobbing.

La Corte dei conti ha chiamato a rispondere di tale danno direttamente il Comandante.

Leggi la sentenza

Giur. Toscana, sent. n. 183 – 2016

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