22.06.2015 – Diritti di rogito, la Corte cambia ancora idea: compensi solo in fascia C

Diritti di rogito, la Corte cambia ancora idea: compensi solo in fascia C

di Arturo Bianco

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Non c’è due senza tre, dice un vecchio adagio. Le interpretazioni delle sezioni regionali della Corte dei Conti sull’erogazione dei compensi per il rogito dei segretari sono arrivate a tre, con due varianti ulteriori. L’ultima, e più restrittiva, interpretazione è quella contenuta nelladeliberazione n. 105/2015della sezione regionale di controllo della magistratura contabile dell’Emilia-Romagna.

La delibera

La Corte dice che hanno diritto a questo compenso solamente i segretari che sono inquadrati nella fascia C, cioè quelli che non sono assimilati ai dirigenti, e che svolgono la loro attività in Comuni privi di dirigenti. Le argomentazioni a sostegno partono dall’esame della logica ispiratrice del trattamento economico e giuridico dei segretari, la tutela dei segretari che non sono dirigenti: in questa direzione viene citato l’istituto del galleggiamento e come questo produca per i segretari di fascia C una possibile distorsione assai marcata a secondo che svolgano o meno la propria attività in enti con i dirigenti.

Il Dl 90

Il parere passa poi all’esame delle scelte contenute nel Dl 90/2014 arrivando alla seguente conclusione: «Il legislatore del 2014 ha affermato il principio dell’integrale destinazione delle entrate comunali al bilancio dell’ente e quello della onnicomprensività del trattamento economico dei segretari, abrogando il precedente regime normativo che prevedeva la riserva agli stessi del diritto di rogito o di quota del medesimo. L’unica deroga consentita è quella .. volta a tutelare i segretari comunali che non abbiano qualifica dirigenziale e non operino in Comuni con presenza di dirigenti e quindi non siano destinatari di retribuzione economica a questi equiparata».

Triplice orientamento

Sulla base di questa pronuncia abbiamo tre tesi radicalmente diverse tra di loro. Per la sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Emilia-Romagna il compenso per il rogito spetta solamente ai segretari di fascia C che svolgono la loro attività in enti senza dirigenti. Sia consentito evidenziare che questa notazione ha un rilievo teorico, visto che difficilmente in Comuni fino a 3mila abitanti, che sono quelli in cui questi segretari possono operare, vi sono dirigenti. Per la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Lazio è possibile la erogazione di questi compensi solamente per i segretari che non sono dirigenti, quindi che sono inquadrati nella fascia C, senza tenere conto se vi sono o meno dei dirigenti in servizio nell’ente. Di tutt’altro segno sono le indicazioni delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti della Lombardia e della Sicilia, per le quali è consentita la erogazione di questi compensi nei Comuni senza dirigenti a prescindere dalla fascia di inquadramento dei segretari. All’interno di tale filone interpretativo vi sono 2 varianti significative. In primo luogo, il tetto ai compensi per singolo rogito sarà fissato dal contratto nazionale e fino ad allora ai segretari spetta per intero nella soglia annuale del 20% del trattamento economico annuo (indicazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Sicilia). In secondo luogo, in caso di convenzione tra comuni con e senza dirigenti spetta solamente per la quota riferita ai comuni senza dirigenti (indicazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia). In conclusione, il chiarimento della sezione autonomie della magistratura contabile è quanto mai urgente.

 

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