21/02/2017 – Legittimo lo spoils system per gli incarichi “apicali”

Legittimo lo spoils system per gli incarichi “apicali”

di Amedeo Di Filippo – Dirigente comunale

 

La Corte di Cassazione si trova a giudicare il ricorso opposto da un dirigente della Regione Calabria avverso la delibera della Giunta regionale con cui, all’esito della competizione elettorale, il suo incarico di dirigente generale – al pari degli altri – è stato dichiarato decaduto in applicazione del c.d. “spoils system”.

Il Tribunale ha rigettato la domanda; la Corte d’Appello di Catanzaro ha rigettato l’impugnazione. Si è così arrivati in Cassazione, alla quale il ricorrente chiede di verificare la difformità della deliberazione regionale rispetto all’orientamento espresso dalla Corte costituzionale e dalla stessa Cassazione in materia di spoils system, posto che il dirigente di un dipartimento è struttura intermedia di raccordo tra funzioni di governo e quelle amministrative, di natura tecnica, dunque, da non essere confusa con incarichi inerenti le funzioni politiche e per questo strettamente funzionali a queste ultime.

Il dirigente – questa la sua difesa – non lavorava presso una struttura di staff del governo regionale, né agiva come comunicatore di obiettivi e indirizzi governativi, ma era un tecnico, come tale posto a capo dell’apparato burocratico.

Lo spoils system

Infondati per la Suprema Corte i motivi di impugnazione. La prima considerazione è diretta a comprendere la natura dell’incarico dirigenziale, ossia quello di dirigente generale di dipartimento, che secondo la legislazione calabrese rappresenta la prima articolazione, complessa, della struttura amministrativa regionale.

L’attribuzione delle funzioni di dirigente generale avviene con deliberazione motivata della Giunta regionale, il relativo incarico è conferito con contratto di diritto privato, è, per espressa previsione di legge, di natura fiduciaria e in quanto tale può essere revocato dalla Giunta regionale.

Ora, la Consulta e la Cassazione hanno più volte censurato lo spoils system ogni qualvolta la cessazione degli incarichi dirigenziali in essere viene a ledere i principi costituzionali di imparzialità e di continuità dell’azione amministrativa e nonché il principio del giusto procedimento. Tuttavia, l’illegittimità costituzionale non è stata dichiarata in relazione agli incarichi più elevati.

In altri termini, il meccanismo di garanzia regge qualora la nomina (e la revoca o la decadenza) si riferisca a figure dirigenziali non apicali, ovvero a titolari di uffici amministrativi per la cui scelta l’ordinamento non attribuisce, in ragione delle loro funzioni, rilievo esclusivo o prevalente al criterio della personale adesione del nominato agli orientamenti politici del titolare dell’organo che li nomina.

Chiare in questo senso le ormai famose sentenze nn. 103 e 104 del 2007, secondo cui mentre il potere di conferire incarichi dirigenziali a soggetti individuati intuitu personae mira ad assicurare quel continuum fra organi politici e dirigenti di vertice che giustifica, nei confronti di questi ultimi, la cessazione degli incarichi nel cambio di amministrazione, non così può essere per gli incarichi dirigenziali di livello “non generale”, cioè non conferiti direttamente dal vertice politico e quindi non legati da un intimo legame di contiguità.

Per questi ultimi è necessario garantire un momento procedimentale di confronto dialettico tra le parti, nell’ambito del quale, da un lato, l’amministrazione esterni le ragioni – connesse alle pregresse modalità di svolgimento del rapporto anche in relazione agli obiettivi programmati dalla nuova compagine governativa – per le quali ritenga di non consentirne la prosecuzione sino alla scadenza contrattualmente prevista; dall’altro, al dirigente sia assicurata la possibilità di far valere il diritto di difesa, prospettando i risultati delle proprie prestazioni e delle competenze organizzative esercitate per il raggiungimento degli obiettivi posti dall’organo politico e individuati nel contratto a suo tempo stipulato.

Principi che sono stati trasfusi nell’art. 19D.Lgs. n. 165 del 2001, secondo cui la cessazione del rapporto di ufficio in corso di svolgimento può essere conseguenza soltanto di accertata responsabilità dirigenziale, con la sola eccezione degli incarichi di vertice (segretario generale dei Ministeri, incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente) i quali «cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo». Solo per questi, dunque, si legittima lo spoils system.

Gli incarichi apicali

Ed è questo, secondo la Cassazione nella sentenza in commento, il caso del dirigente generale della Regione Calabria, il quale coordina e dirige il dipartimento, assicurando l’unitarietà di azione e a tal fine assistere gli organi di direzione politica e predispone ovvero verifica e controfirma le proposte relativamente agli atti di competenza degli organi stessi; ha il potere di organizzazione generale del dipartimento e di adozione degli atti conseguenti, secondo i principi stabiliti dalla legge regionale e le direttive generali impartite dagli organi di direzione politica.

Un incarico “apicale” a tutti gli effetti, dunque, di intima correlazione col potere politico e con gli organi politici che ne hanno disposto l’incarico, il quale può per questo cessare allo scadere – naturale o meno – del mandato.

Cass. Civ., Sez. lavoro, 31 gennaio 2017, n. 2510

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