20/11/2017 – La trasparenza amministrativa travalica la p.a.

La trasparenza amministrativa travalica la p.a.

  di Vitalba Azzollini 

 

La trasparenza amministrativa travalica i confini della p.a. Non bastava la mole di adempimenti posti a carico di soggetti pubblici dal dlgs 33/2013 (T.U. Trasparenza). A partire dal 2018, obblighi di pubblicazione graveranno anche su associazioni di protezione ambientale, associazioni dei consumatori e degli utenti, nonché su associazioni, onlus e fondazioni che intrattengono rapporti economici con pubbliche amministrazioni (o enti assimilati) o società da esse controllate o partecipate, comprese le società con titoli quotati.

La legge sulla concorrenza (L. 124/2017, art. 1, commi 125-129) impone a tali associazioni, onlus e fondazioni di pubblicare entro il 28 febbraio di ogni anno, sui propri siti o portali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici per somme superiori a diecimila euro, ricevuti nell’anno precedente da dette amministrazioni o società a partecipazione pubblica.

Se i beneficiari hanno forma di impresa, la pubblicazione va fatta nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell’eventuale bilancio consolidato.

 

Gli obblighi di pubblicazione gravanti sui soggetti beneficiari di sovvenzioni, contributi ecc. sono correlati ai corrispondenti obblighi pubblicazione a carico dei soggetti eroganti.

Se questi ultimi sono società o enti controllati da p.a., l’obbligo di pubblicazione degli atti di erogazione è sancito nella stessa legge sulla concorrenza, ma con un rimando al T.U. Trasparenza (art. 26). Se invece l’erogante è un’amministrazione dello Stato, l’obbligo è previsto direttamente dal T.u., a partire da importi superiori a 1.000 euro. I nuovi adempimenti si intersecano, quindi, con quelli di cui al T.u. Trasparenza: ma la norma che li dispone non modifica il T.u., bensì resta a se stante. La ricognizione del complessivo quadro normativo non potrà non risentirne.

Gli obblighi di disclosure imposti ai soggetti indicati dalle nuove norme sono presidiati da un sistema di controlli che pare poco convincente. Innanzitutto, l’inosservanza degli obblighi di pubblicazione da parte dei beneficiari comporta la restituzione di quanto hanno ricevuto.

Ma chi verificherà che essi assolvano ogni adempimento? Sono gli eroganti (anche se la legge sulla concorrenza non lo dice in modo espresso), ai quali le somme andranno restituite, ma solo se essi sono a propria volta adempienti agli obblighi di pubblicazione loro prescritti.

Appare poco verosimile che le amministrazioni possano effettivamente controllare le pubblicazioni dei beneficiari delle loro elargizioni, pur restando esposte alle responsabilità conseguenti. Obblighi di pubblicazione sono posti a carico anche delle p.a., società o enti pubblici eroganti, come visto: in questo caso, la violazione potrà essere rilevata d’ufficio dagli organi di controllo dell’erogante o dallo stesso destinatario della concessione (oltre che da chiunque altro vi abbia interesse).

Dato che la pubblicazione degli atti di concessione è una «condizione legale di efficacia» delle concessioni stesse, la denuncia della mancata pubblicazione rischia di renderle inefficaci: è poco credibile che chi ne è destinatario si sottoponga a tale rischio denunciando l’inadempimento dell’amministrazione.

Per completezza, è utile aggiungere che il Foia italiano (dlgs 97/2016) ha fatto venir meno la responsabilità degli organi dirigenziali delle p.a. per l’omissione o l’incompletezza della pubblicazione delle erogazioni economiche più volte menzionate. Un’ultima notazione: il T.u. Trasparenza non si applica alle società a controllo pubblico con titoli quotati. Ma la norma della legge sulla concorrenza le include espressamente tra i destinatari degli obblighi di pubblicazione.

Come in occasione di precedenti interventi in materia di trasparenza, ci si chiede se fosse davvero utile prescrivere nuovi adempimenti e controlli di difficile attuazione, che peraltro richiederanno l’impegno di preziose energie lavorative.

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