20/11/2017 – diritti di rogito: ancora una sentenza dal Tribunale di Busto Arsizio

QUI LA SENTENZA

seguono le considerazioni del collega Giovanni Curaba pubblicate su FB.

“La Sentenza del Giudice del Lavoro di Busto Arsizio del 13/11/2017, n. 446 nell’accogliere integralmente tutte le mie doglianze e richieste, depositate in ricorso :

1) ha condannato l’Ente resistente sia al pagamento integrale dei diritti di rogito maturati nell’anno 2016 dall’Ufficiale rogante sia al pagamento degli interessi legali e alla rivalutazione dal dovuto al saldo;

2) ha condannato l’Ente resistente al pagamento delle spese legali sostenute dal Segretario Comunale ricorrente (IV° caso, registratosi, ad oggi, in Italia);

3) ha sconfessato la Deliberazione della Corte dei conti, Sezione Autonomie n. 21/2015 su due fronti: non solo nella parte in cui viene statuita la non spettanza dei diritti di rogito ai Segretari Comunali di Fascia “A” e“B”, che rogano contratti in forma pubblico-amministrativa in Enti privi di Dirigenti ma anche (I° caso, registratosi, ad oggi, in Italia) nella parte in cui il Giudice contabile – pone integralmente a carico del Segretario Comunale, Ufficiale rogante, oltre che l’IRAP anche la CPDEL e il TFR; 

4) ha preso le distanze dal Parere del MEF del 17/06/2011 e dal Parere del Ministero dell’Interno del 30/05/2013, con i quali – ai fini dell’individuazione della base di calcolo da cui partire per quantificare in concreto i diritti di rogito da liquidare al Segretario Comunale rogante – è stato riesumato il criterio meramente interpretativo del “c.d. stipendio percepito” in luogo dello “stipendio teorico annuo”;

5) ha bocciato l’Orientamento applicativo RAL ARAN del 05/12/2011 – Seg 024 secondo il quale dalla base di calcolo da tenere in considerazione, ai fini della quantificazione in concreto dei diritti di rogito del Segretario Comunale, occorrerebbe scorporare la 13^ mensilità.”

 

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