20/09/2017 – Licenziare costa caro

Stretta della Corte conti sugli incarichi a contratto affidati ad esterni

Licenziare costa caro

Cacciare il funzionario ostile è danno erariale
 di Luigi Oliveri 

 

Costa cara la rimozione di un responsabile di servizio e la sua sostituzione con un incaricato a contratto dovuta all’intento di assecondare indicazioni degli organi di governo non fondate sul piano tecnico e contabile. Dall’incarico a contratto conseguente, dunque, deriva responsabilità erariale del sindaco. È la Corte dei conti seconda sezione centrale di appello, con sentenza 28 luglio 2017 n. 535 (che rigetta l’appello contro la condanna pronunciata in primo grado dalla sezione Campania con sentenza 138/2013) a fornire un’indicazione fondamentale nella complicatissima vicenda dell’utilizzo troppo spesso disinvolto oltre i limiti consentiti dell’articolo 110 del dlgs 267/2000. Il giudice di prime cure aveva sostanzialmente accolto la prospettazione del Procuratore della Corte dei conti, secondo il quale il comune aveva incaricato un responsabile di servizio esterno «a contratto», allo scopo di rimuovere il precedente titolare (di ruolo), perché questi aveva evidenziato l’assenza della copertura finanziaria necessaria ad incaricare un direttore generale. Pertanto, l’incarico a contratto ha determinato, secondo l’accusa mossa dal Procuratore «l’erogazione di pubbliche risorse per l’arbitraria nomina del soggetto esterno», il cui scopo era la «rimozione di un funzionario reputato ostile, con la conseguente violazione della fondamentale regola di separazione tra politica e amministrazione». La sezione di appello ha confermato la decisione del giudice di primo grado respingendo ogni censura proposta contro di essa.

In sostanza, la magistratura contabile ha stigmatizzato la circostanza che l’incarico a contratto ai sensi dell’articolo 110 è stato conferito in assenza di un presupposto fondamentale: l’assenza della necessaria professionalità all’interno dei ruoli dell’ente conferente.

Nel caso di specie, le pronunce della Corte dei conti hanno evidenziato la violazione dell’articolo 69 dello Statuto del comune di Cercola, ai sensi del cui comma 1, «il comune può in caso di vacanza del posto e per il conferimento di incarichi richiedenti alta specializzazione, purché manchino professionalità analoghe all’interno dell’ente, procedere all’assunzione di personale esterno in misura comunque non superiore al 5% della dotazione organica». Ma, a ben vedere, il presupposto dell’assenza delle professionalità interne è imposto anche dall’articolo 19, comma 6, del dlgs 165/2001, che va necessariamente applicato anche dagli enti locali. Pertanto, l’incarico ha finito per duplicare i costi connessi all’assegnazione dell’incarico di vertice del servizio finanziario del comune, senza comportare alcun vantaggio alla collettività. In sede di appello, il condannato ha cercato di evidenziare l’utilità dell’incarico assegnato con la maggiore efficienza sia della segreteria generale, indirettamente connessa alla nomina del direttore generale sbloccata dal responsabile assunto ai sensi dell’articolo 110, sia del servizio finanziario, sottolineando le molteplici assenze della funzionaria precedentemente responsabile. Il collegio ha respinto tali censure alla sentenza di primo grado, evidenziando che gli eventuali e non dimostrati vantaggi nella gestione del servizio di segreteria non rilevano per la causa esaminata e che le assenze della precedente responsabile si sono verificate dopo e non prima della nomina del dirigente a contratto che l’ha sostituita.

La vicenda evidenzia un comportamento molto diffuso negli enti locali: rimuovere vertici amministrativi considerati «ostili» e sostituirli con soggetti esterni «meno rigidi», senza alcuna valutazione dei risultati e dell’efficienza. Le sentenze della Corte dei conti svelano come, oltre alle illegittimità di simili atti e alle possibili implicazione di diritto civile e del lavoro, si aprono spazi per rilevanti responsabilità amministrative ed erariali.

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