20/09/2017 – I prossimi adempimenti anticorruzione

I prossimi adempimenti anticorruzione

 

Si avvicina la fine dell’anno solare e si rafforza l’interrogativo su ciò che deve essere fatto per essere in regola con le prescrizioni in materia di prevenzione della corruzione.

Il piano triennale è denominato così proprio perché dovrebbe contenere una scansione delle attività, nel tempo, assegnate a ciascun responsabile, in ragione dei processi che gestisce e della esposizione potenziale al rischio corruttivo.

In verità, non possiamo nasconderlo, molti piani dedicano un’ampia parte alla descrizione delle politiche, degli approcci teorici e delle disposizioni ministeriali, rilegando una parte esigua, che qualche volta viene persino trascurata, a ciò che fa del documento un vero e proprio “piano”.

L’attività di prevenzione della corruzione, secondo le linee individuate dagli organismi internazionali e confermate in ambito nazionale, deve profilarsi come un’attività parallela rispetto alla gestione amministrativa (non diversa o alternativa) che, grazie alla previsione di misure, assicura il regolare funzionamento contenendo i rischi di eventuali interferenze o deviazioni.

Ciò vuol dire che il PTPC è un documento che non aggiunge nuovi adempimenti, ma sistematizza tutte le prescrizioni, già contenute nelle norme di legge, allo scopo di richiamarne l’attuazione e assicurarne la corretta applicazione. In questo senso il piano non può essere inteso come un documento da predisporre, in quanto obbligatorio, ma invece, come ambito di riferimento delle azioni amministrative di maggiore rilievo e strumento di promozione di buona amministrazione.

Dalla prima redazione del PTPC siamo stati abituati a doverlo rivedere costantemente, anche modificandone la struttura e l’impostazione. Quest’anno, invece, si presenta una importante occasione: l’ANAC ha informato che i prossimi aggiornamenti al PNA riguarderanno ambiti specifici e non intaccheranno il piano per la generalità delle amministrazioni.

Ciò vuol dire che non sarà necessario riprogettare i piani anticorruzione, ma si potrà orientare le energie per consolidare quelli esistenti, aggiornandone il contenuto ai fini della predisposizione del piano del triennio 2018/2020. In tal senso vediamo quali sono le azioni da compiere nell’immediato.

La prima attività da effettuare, prima della fine dell’anno, è sicuramente quella che riguarda la “verifica della sostenibilità delle misure”. Ciò si rende necessario soprattutto in quei contesti dove il piano è stato predisposto in assenza di un effettivo coinvolgimento. Non è raro, infatti, il caso di dirigenti che non si ritengano informati sulle misure assegnate o persino di misure che non vengono prese in considerazione, ma ritenute come prescrizioni formali che si possono tranquillamente disattendere.

Vale la pena ricordare che, per effetto delle modifiche recentemente introdotte alla legge 190/2012 e al D. lgs. 33/2013, eventuali “disfunzioni” nell’attuazione delle misure di prevenzione e il mancato rispetto degli obblighi di trasparenza sono considerati violazioni disciplinari con la conseguente obbligatorietà dell’intervento sanzionatorio.

Da ciò consegue l’esigenza di assicurare ai piani anticorruzione l’effettiva sostenibilità delle misure contenute, per evitare che, in sede di monitoraggio, si riscontri la loro mancata attuazione, con le conseguenze prima evidenziate. Per questa ragione è opportuno che il responsabile della prevenzione della corruzione attivi una rilevazione, tra tutti i dirigenti, sulla effettiva sostenibilità delle misure e che indaghi, non su una generica percezione, ma sulle ragioni reali che ne impediscano l’attuazione.

A tal fine si consiglia di utilizzare delle prospettive che individuino gli ambiti di maggiore criticità. Per esempio, si può richiedere ad ogni responsabile, laddove la misura sia ritenuta non sostenibile, di volere indicare per quale ragione tra le seguenti:

a) necessità di informazioni di cui non si dispone;

b) necessità di elaborazione di informazione;

c) necessità di interventi procedurali o organizzativi;

d) necessità di semplici atti di indirizzo;

e) carenza o inadeguatezza di risorse umane;

f) inadeguatezza delle risorse economiche;

g) inadeguatezza delle risorse materiali e tecnologiche;

h) complessità nella interazione con altri uffici;

i) instabilità del quadro normativo, ecc.

Utilizzando il metodo di rilevazione strutturato, che definisca preventivamente gli ambiti di eventuale criticità, si ottiene il risultato di anticipare l’acquisizione delle informazioni e soprattutto di poterne consentire una loro elaborazione allo scopo di valutare eventuali interventi correttivi sul piano dell’anno corrente.

Un’altra azione che si rende necessaria è certamente quella che riguarda il monitoraggio delle misure. Tale intervento è più agevole se preventivamente sono stati definiti gli “obblighi informativi”, cioè i dati e le informazioni che ciascun responsabile di processo/misura deve accogliere e trasmettere al responsabile della prevenzione.

È preferibile che, allo scopo di non appesantire l’attività amministrativa, ciò avvenga tramite l’utilizzo di sistemi informativi di rilevazione, anche allo scopo di facilitarne l’elaborazione. A giudizio di chi scrive, l’attività di prevenzione dovrebbe concentrarsi più sul monitoraggio che sulla pianificazione. Un buon piano che non si traduca nel presidio dell’attività amministrativa, infatti, è pressoché inutile.

Viceversa un piano mediocre o persino copiato che sia costantemente monitorato è certamente più utile alla causa della prevenzione della corruzione. Le informazioni acquisite in sede di monitoraggio dovrebbero alimentare la relazione di fine anno, prevista dalla legge anticorruzione.

Purtroppo, per ragioni incomprensibili, quella che poteva essere la verifica sullo stato delle misure e sul grado di presidio dell’attività amministrativa, per effetto dei modelli predisposti dall’autorità, si è trasformata in una fredda compilazione di una check list che non chiede conto dell’attività svolta e non promuove l’acquisizione di informazioni al riguardo. Sarebbe auspicabile che, per l’anno corrente, l’Autorità preveda che gli enti effettuino una vera relazione, rendendo conto dello stato di attuazione delle misure.

E sarebbe altresì auspicabile che, attraverso l’intervento normativo, si rimuova dalla legge 190 la data del 15 dicembre. Innanzitutto perché in quella data l’anno non si è ancora concluso e poi perché sarebbe più saggio indicare nella norma di legge il termine del 31 gennaio piuttosto che mantenerlo per poi disattenderlo con comunicazioni estemporanee.

Santo Fabiano

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