19/08/2015 – art.11: la sintesi della Funzione Pubblica

Legge di riforma della PA: lo schema sintetico degli articoli

 

In merito all’art. 11 si legge:

OBIETTIVO Creare un mercato del lavoro della dirigenza di ruolo, valorizzando il sistema di valutazione; assegnazione degli incarichi sulla base di interpelli che tengano conto delle valutazioni ottenute dai dirigenti negli incarichi precedenti. 

COSA CAMBIA Istituzione di ruoli unici per i dirigenti dello Stato, delle Regioni e degli enti locali; abolizione della figura (e non della funzione) dei segretari comunali che diventano dirigenti degli enti locali; facoltà per i comuni sopra i 100mila abitanti di nominare, in alternativa al dirigente apicale, un direttore generale e affidamento, in tale ipotesi, delle funzioni di controllo della legalità dell’azione amministrativa a un dirigente di ruolo; periodicità del concorso e del corso-concorso per il reclutamento dei dirigenti; ridefinizione del ruolo della Scuola Nazionale dell’Amministrazione; durata limitata degli incarichi: quattro anni, rinnovabili senza procedura selettiva per una sola volta, per due anni purché il dirigente abbia ottenuto una valutazione positiva; decadenza dal ruolo unico del dirigente che ha ottenuto una valutazione negativa e possibilità di collocazione in qualità di funzionario; valorizzazione dei risultati della valutazione ai fini della carriera; nuova disciplina per il conferimento degli incarichi della dirigenza sanitaria fondata su trasparenza delle procedure e valutazione dei profili.

 

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