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Niente diritti di rogito al vicesegretario che sostituisce il segretario di fascia A e B

Il vice segretario titolare di posizione organizzativa, che svolge la funzione rogante in assenza/impedimento del segretario comunale titolare di fascia A e B, non ha diritto a percepire i diritti di rogito.

Questo quanto chiarito dal Mef nel parere n. 26297 del 25 marzo 2016.

Secondo la Ragioneria generale dello Stato, essendo venuto meno il riconoscimento dei diritti di rogito per il segretario di fascia A e B, corrispondentemente anche al suo sostituto non potrà essere (più) riconosciuto alcun emolumento per lo svolgimento della medesima prestazione.

Tale interpretazione, si evidenzia, si pone in contrapposizione con quella fornita dalla Corte dei Conti delle Marche nella deliberazione n. 90/2016.

Secondo i magistrati contabili, al contrario, le modifiche introdotte dal d.l. 90/2014 non hanno inciso sugli emolumenti spettanti ai vice segretari comunali, disciplinati dalla contrattazione collettiva (articolo 11 del CCNL del 9 maggio 2006 – biennio economico 2004-2005).

Pertanto, non è possibile ipotizzare alcun effetto abrogativo implicito delle norme contrattuali in favore del personale che è destinatario, in base all’ordinamento interno di ciascun ente, dell’incarico di vice segretario.

Inoltre, come evidenziato dai magistrati contabili, il regime differenziato esistente tra segretari di fascia A e B, da un lato, e segretari di fascia C, dall’altro è finalizzato alla tutela della condizione economica dei segretari appartenenti alla fascia retributiva più bassa.

Esigenze di tutela che, a maggior ragione, devono essere adeguatamente valorizzata per il personale del comparto che gode di un trattamento economico a sua volta inferiore a quello del segretario di fascia C.

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