19/05/2016 – La rotazione degli incarichi dirigenziali è obbligo di tutte le P.A.

La rotazione degli incarichi dirigenziali è obbligo di tutte le P.A.
di Vincenzo Giannotti – Dirigente del Settore Gestione Risorse (Umane e Finanziarie) del Comune di Frosinone

 

Il fatto

Il Direttore Centrale del Ministero dell’Interno aveva proceduto al rinnovo di un incarico dirigenziale per un triennio ed aveva chiesto il visto di legittimità alla competente Sezione della Corte dei conti. Il magistrato istruttore aveva rilevato che, il citato incarico dirigenziale, era avvenuto quale conferma di incarichi precedenti di volta in volta prorogati, in assenza di procedure comparative di selezione. Alla richiesta di chiarimenti, l’Amministrazione aveva evidenziato come il rinnovo dell’incarico dirigenziale discendesse da un elevato livello specialistico che richiedeva una particolare conoscenza delle materie di riferimento, così come attestata dalla descrizione ed elencazione delle attività che il suddetto dirigente stava attualmente curando nell’ambito dell’Ufficio di cui era titolare. In merito al principio di rotazione degli incarichi dirigenziali, evidenziava l’Amministrazione, come la normativa anticorruzione non doveva applicarsi all’incarico in questione in quanto la rotazione del personale incontra limiti oggettivi e soggettivi. Tali limiti, sul piano oggettivo, sono identificabili, nell’esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell’azione amministrativa e, su quello soggettivo, nell’esigenza di garantire la qualità delle competenze professionali per lo svolgimento di talune attività specifiche, con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico, ipotesi questa che ricorre nella fattispecie di che trattasi. Inoltre, l’Amministrazione precisava l’urgenza, del citato rinnovo dell’incarico dirigenziale, in considerazione della urgenza di portare ad esecuzione la nuova infrastruttura informatica relativa alla “Banca Dati Nazionale per la documentazione antimafia”, chiedendo che il provvedimento in esame avesse corso.

Non essendo state le motivazioni dell’Amministrazione sufficienti a convincere il magistrato istruttore, la questione è stata posta in discussione collegiale.

I rilievi dei giudici contabili

Il Collegio contabile evidenzia come sia in via preliminare necessario stabilire se il rinnovo degli incarichi soggiaccia o meno alle procedure selettive introdotte dall’art. 19, comma 1, D.Lgs. n. 165 del 2001. Con precedente pronuncia (n. 24/2014) il Collegio aveva modo di precisare che il rinnovo di un incarico dirigenziale è sempre preceduto da un conferimento -che dal 2009 in poi avviene a seguito dell’esperimento di procedure di valutazione comparativa degli aspiranti-, il prolungamento della permanenza nell’incarico di funzioni di un dirigente precedentemente selezionato e che ha dato buona prova, potrebbe realizzare l’interesse della P.A. alla continuità delle funzioni e dimostrarsi conforme al principio del buon andamento. Tuttavia, veniva precisato anche come, le esigenze di conferma dell’incarico avrebbe dovuto essere preceduta da adeguata motivazione incontrando limiti nella ragionevole durata dello stesso e soggiacere alle prescrizioni imposte, oltre che dalla normativa anticorruzione, anche dal CCNL sulla dirigenza, mediante la fissazione di criteri di rotazione nell’assegnazione degli incarichi. Circa la ragionevole durata dell’incarico, ossia in assenza di selezione comparativa, la recente L. n. 124 del 2015 recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche”, ha previsto, con riferimento alla durata degli incarichi, un periodo di quattro anni e contempla la facoltà di rinnovo per ulteriori due senza procedura selettiva per una sola volta, purché sorretta da idonea motivazione. Considerando che il primo conferimento dell’incarico del citato dirigente risale al 2005 e della sua continuazione nelle stesse funzioni sino ad oggi, una possibile proroga di tale incarico per altri tre anni non appare in linea con i citati criteri di ragionevole durata. Da ultimo, il Collegio contabile precisa come il rinnovo resta pur sempre un istituto eccezionale a carattere derogatorio, il quale si pone in contrasto con affermati principi di trasparenza nelle procedure di assegnazione e di rotazione degli incarichi.

Sulla base delle motivazioni esplicitate il citato rinnovo dell’incarico dirigenziale, non essendo stato preceduto da una selezione comparativa, è da considerarsi illegittimo e, pertanto, viene ricusato il visto di legittimità.

Conclusioni

Le motivazioni espresse dai giudici contabili, pur rivolte al personale dirigenziale di un Ministero, sono sicuramente estensibili anche agli enti locali provvisti di dirigenza, dove la ragionevole durata del conferimento dell’incarico e di una sua proroga, in assenza di selezione comparativa, non appare conforme alla normativa in materia di anticorruzione e alla recente legge delega in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche.

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