17/01/2017 – Enti locali e Regioni: condizioni per le assunzioni di personale nel 2017

Enti locali e Regioni: condizioni per le assunzioni di personale nel 2017

C. Dell’Erba 16/1/2017

Sono numerose le disposizioni dettate in materia di assunzioni di personale da parte delle regioni e degli enti locali. Tali disposizioni sono state oggetto di numerose modifiche nel corso degli anni, da ultimo con la legge di bilancio 2017 (legge n. 232/2016) e danno corso a regole diversificate.

LE CONDIZIONI

L’ente deve avere dimostrato il rispetto dei vincoli del pareggio di bilancio nell’anno precedente (legge 28 dicembre 2015, n. 208);

L’ente deve avere trasmesso con modalità telematiche alla Ragioneria Generale dello Stato l’attestazione del rispetto del vincolo del pareggio di bilancio entro il 31.3 (legge n. 232/2016). Solamente per il 2016 il DL n. 113/2016 ha sanato la comunicazione tardiva di questo vincolo effettuata comunque entro il 30 aprile;

L’ente deve dimostrare che allo stato delle informazioni in suo possesso il vincolo del pareggio di bilancio sarà rispettato nel corso dell’anno (questa indicazione è stata fornita dalle sezioni di controllo della Corte dei Conti per il patto di stabilità e si ritiene che essa continui ad essere applicabile anche ai vincoli del rispetto del pareggio di bilancio);

La spesa del personale deve essere stata per gli enti che erano assoggettati al patto di stabilità nell’ultimo anno inferiore a quella media del triennio 2011/2013 (articolo 1, comma 557 e seguenti della legge n. 296/2006);

La spesa del personale deve essere stata inferiore a quella del 2008 per gli enti che non erano soggetti al patto di stabilità (comuni fino a 1.000 abitanti, unioni dei comuni e comunità montane) (articolo 1, comma 562, legge n. 296/2006 e smi);

Rideterminazione della dotazione organica almeno una volta nell’ultimo triennio (art.6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001);

Approvazione del programma annuale e triennale del fabbisogno di personale (art.6 del D.L.gs n.165/2001 e art.91 del TUEL). Si ricorda che questo documento deve essere contenuto nel DUP (Documento Unico di Programmazione);

Attestazione annuale che non vi sono dipendenti in sovrannumero e/o in eccedenza (art.33, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001);

Approvazione del piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, del D.L.gs n.198/2006 e art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001);

Attivazione della piattaforma telematica per la certificazione dei crediti (art. 27, del D.L. n. 66/2014),

Approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto di gestione, del bilancio consolidato ed invio dei dati relativi a questi documenti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (DL n. 113/2016). Il rispetto di questo vincolo oltre i termini fissati dal legislatore consente a partire da quel momento la effettuazione di assunzioni.

Si ricorda che non è obbligatorio per gli enti locali e le regioni dare corso alla approvazione del piano delle performance, poichè tale vincolo non si applica in modo obbligatorio alle amministrazioni locali e regionali e poiché la sanzione del divieto di effettuare assunzioni per gli enti inadempienti è previsto solamente per le amministrazioni statali.

VINCOLI ULTERIORI LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

Si ricordano inoltre i seguenti vincoli che le amministrazioni devono rispettare nella effettuazione delle assunzioni

a) Comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica ed alla struttura regionale ai fini della assegnazione del personale in disponibilità (articolo 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001)

b) Attivazione della mobilità volontaria (ai sensi dell’art. 30 del D.L.gs n. 165/2001 e smi). Vi sono indicazioni diversificate della giurisprudenza del Consiglio di Stato sulla necessità della applicazione di questo vincolo nel caso di scorrimento di graduatorie valide dell’ente, considerando comunque prevalenti quelle che vanno nella direzione di non considerare necessaria la mobilità nel caso di scorrimento di graduatorie dello stesso ente

c) Scorrimento delle graduatorie valide dell’ente, tranne che per posti di nuova istituzione e/o per la trasformazione di posti esistenti (art. 91, comma 4, D.Lgs n. 267/2000. La legge n. 232/2016 ed il DL n. 244/2016 hanno prolungato per tutto il 2017 la validità delle graduatorie ancora valide al 31.8.2013 e di quelle approvate successivamente. Si ricorda che il vincolo allo scorrimento delle graduatorie può essere derogato solamente in presenza di comprovate motivazioni di interesse pubblico.

LE CAPACITA’ ASSUNZIONALI A TEMPO INDETERMINATO

Riassumiamo le capacità assunzionali a tempo indeterminato:

1. Per i comuni fino a 1000 abitanti, per le unioni dei comuni e per le comunità montane (cioè per gli enti che non erano assoggettati ai vincoli del patto di stabilità) è possibile dare corso ad una assunzione per ogni cessazione avvenuta nel 2016 (comma 562 legge n. 296/2006), quindi con un tetto numerico e non di spesa, ovvero occorre rispettareil tetto di spesa dei cessati (legge n. 208/2015). Le quote residue che non sono state utilizzate possono essere usate dall’anno 2007 in poi sulla base delle indicazioni consolidate delle sezioni di controllo della Corte dei Conti.

2.Per i comuni da 1000 fino a 10000 abitanti :

75% della spesa dei cessati nel 2016 se è stato rispettato il rapporto dipendenti/popolazione per gli enti dissestati, rapporto che per il periodo 2014/2016 è così definito dal Decreto del Ministero dell’Interno del 24/07/2014: fino a 499 abitanti 1/78; da 500 a 999 abitanti 1/103; da 1000 a 1999 abitanti 1/123; da 2000 a 2999 abitanti 1/137; da 3000 a 4999 abitanti 1/143; da 5000 a 9999 abitanti 1/151 (per il 2017 è atteso un nuovo decreto);

25% della spesa dei cessati nel 2016. Questo tetto si applica alle amministrazioni in cui il rapporto dipendenti/popolazione è superiore a quello per gli enti dissestati, rapporto che per il periodo 2014/2016 è così definito dal Decreto del Ministero dell’Interno del 24/07/2014)

3. Per i comuni da 10.000 abitanti in poi: 25% della spesa dei cessati nel 2016.

Si possono inoltre utilizzare i resti delle capacità assunzionali del 2014/2016 che non sono stati utilizzati. Per la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Campania a condizione che le connesse risorse siano state previste nel programma triennale del fabbisogno. Occorre dimostrare che è stato rispettato il patto di stabilità, che è stato rispettato il tetto di spesa del personale e che esista la sostenibilità finanziaria dell’ente.

I resti devono risultare a seguito delle assunzioni che sono state formalizzate.

Tali capacità assunzionali sono le seguenti:

Anno 2014 : 60% dei risparmi delle cessazioni del 2013; 80% per gli enti con rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%

Anno 2015: 60% dei risparmi delle cessazioni del 2014; 100% per gli enti con rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%

Anno 2016: 25% dei risparmi delle cessazioni del 2015; 100% per gli enti con rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25% e 75% nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti che hanno un rapporto tra dipendenti e popolazione inferiore a quella prevista per gli enti dissestati.

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