16/01/2017 – Corte Costituzionale: solo lo Stato può attribuire funzioni di P.G.

16/01/2017 – POLIZIA LOCALE – Corte Costituzionale: solo lo Stato può attribuire funzioni di P.G.

16/01/2017 – POLIZIA LOCALE – Nella sentenza n. 8 depositata il 13 gennaio 2017 la Corte Costituzionale ricorda che l’attribuzione di funzioni di polizia giudiziaria spetta alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di giurisdizione penale, per cui già sono state dichiarate costituzionalmente illegittime norme regionali che attribuivano agli addetti della polizia locale la qualifica di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria: la Corte costituzionale avrebbe in più occasioni affermato che il codice di procedura penale, agli artt. 55 e 57, concepisce la polizia giudiziaria quale «soggetto ausiliario di uno dei soggetti del rapporto triadico in cui si esprime la funzione giurisdizionale (il pubblico ministero)» proprio nell’esercizio della competenza esclusiva dello Stato in materia di giurisdizione penale disposta dalla lettera l) del secondo comma dell’art. 117 Cost., con l’inevitabile conseguenza di sottrarre al legislatore regionale qualsiasi possibilità di attribuire la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

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