02.04.2015 – Mobilità dei segretari comunali verso altre amministrazioni: questione rimessa alle Sezioni Unite

Mobilità dei segretari comunali verso altre amministrazioni: questione rimessa alle Sezioni Unite

Lavorofisco.it  1 aprile 2015

La Corte di Cassazione ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione concernente, con riguardo alla mobilità verso altre amministrazioni dei segretari comunali o provinciali, la portata della normativa del 2004

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria n. 6369 del 30 marzo 2015, ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, di massima di particolare importanza, concernente, con riguardo alla mobilità verso altre amministrazioni dei segretari comunali o provinciali, la portata della normativa del 2004, ossia se si applichi anche alle procedure esaurite, sì da determinare una sanatoria della disparità di trattamento tra coloro che avevano optato per la mobilità dopo il 1° gennaio 2002, a cui è stata riconosciuta la qualifica dirigenziale, e coloro che lo avevano fatto in un momento anteriore, ai quali non è stato invece attribuito il suddetto inquadramento.

IL FATTO

Il caso trae origine da una sentenza con cui il Tribunale di Alessandria accoglieva la domanda di un ex segretario comunale di fascia B con anzianità superiore al triennio, transitato nei ruoli dell’Inps il 1° ottobre 1998 avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 18, comma 11, del D.P.R. n. 465/97, col riconoscimento del suo diritto ad essere inquadrato nel ruolo unico della dirigenza Inps a decorrere dal 30 dicembre 2004, e conseguente condanna dell’Istituto al pagamento delle relative differenze retributive.

La decisione è stata confermata anche dalla Corte di Appello. In particolare, la Corte di merito ha confermato in sostanza il diritto del dipendente alla qualifica dirigenziale (ed alle connesse differenze retributive) a far data dall’entrata in vigore della legge n. 311/2004, interpretando l’art. 1, comma 49 come applicabile anche ai segretari comunali che erano transitati ad altra amministrazione da epoca anteriore alla entrata in vigore della legge stessa, e ricorrendo nella specie le due condizioni richieste dalla norma citata: l’essersi il funzionario avvalso della facoltà di cui all’art. 18 cit. e l’aver prestato servizio come segretario comunale per almeno 3 anni.

Contro la sentenza ha proposto ricorso cassazione l’Inps, in particolare sostenendo, in base ad un orientamento della stessa Corte di Cassazione, che in tema di passaggio dei segretari comunali o provinciali presso altre pubbliche amministrazioni, la norma che ne disciplina il reinquadramento a seguito del processo di mobilità, non è applicabile alle procedure esaurite alla data di entrata in vigore della legge stessa, indipendentemente dalla precedente categoria (A, B o C) di inquadramento del segretario comunale (o provinciale). Con la conseguenza che questi, transitato ad una P.A. diversa da quella di provenienza per effetto di procedura di mobilità già esaurita al momento dell’entrata in vigore della legge del 2004, non ha diritto alla superiore qualifica dirigenziale.

L’ORDINANZA INTERLOCUTORIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

La Corte Cassazione, investita della questione, ha però ritenuto necessario trasmettere gli atti al Primo Presidente, al fine di valutare se investire o meno della medesima le Sezioni Unite della stessa Corte, trattandosi di questione di massima, particolare importanza. In particolare, gli Ermellini, dopo aver rilevato effettivamente l’esistenza dell’orientamento giurisprudenziale sostenuto dall’Inps (cui la giurisprudenza di legittimità è pervenuta anche in considerazione della possibilità di progressioni verticali del pubblico dipendente solo in presenza di procedure concorsuali bandite dall’amministrazione, nel rispetto dei limiti di legge, e di quelli individuati dalla Corte Costituzionale, che ha escluso la legittimità di previsioni legali che prevedano l’acquisizione di qualifiche superiori senza concorso), hanno però dubitato del fatto che la normativa del 2004 possa disciplinare le procedure di mobilità già esaurite, riguardando soggetti che abbiano già prestato servizio effettivo di ruolo come segretari comunali o provinciali per almeno tre anni e che si siano poi avvalsi della facoltà di mobilità orizzontale, con conseguente inquadramento nella amministrazione di destinazione in posizione non dirigenziale e dunque deteriore rispetto a quella prevista dal CCNL 2001 per i segretari comunali e provinciali in mobilità verso altre amministrazioni, cui è riconosciuta, a partire dal 31 dicembre 2001, la qualifica dirigenziale. La norma del 2004 potrebbe essere dunque intervenuta – secondo i Giudici rimettenti – per sanare la disparità di trattamento tra i segretari che avevano optato per la mobilità prima del 1° gennaio 2002 e quelli che lo avevano fatto a partire da tale data.

Da qui, dunque, la decisione della Sezione lavoro della Cassazione di dover rimettere gli atti al Primo Presidente della Corte considerato che si tratta di questione di massima di particolare importanza:

·         per la disparità di trattamento tra gli ex segretari comunali che può determinarsi a seguito del recente indirizzo della stessa Sezione della Cassazione;

·         per la pendenza di numerose analoghe controversie e per la presenza di un consistente orientamento contrario delle Corti di merito. Ciò anche in ossequio al principio del giusto processo e della sua ragionevole durata, che da una eventuale pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite trarrebbe sicuro giovamento, con utile ripercussione sui numerosi procedimenti in corso a livello nazionale.

Corte di Cassazione – Ordinanza Interlocutoria N. 6369/2015

 

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