01/07/2016 – Licenziamento dipendenti pubblici: il procedimento disciplinare (in sintesi)

Licenziamento dipendenti pubblici: il procedimento disciplinare (in sintesi)

A partire dal prossimo 13 luglio sarà pienamente operativo il licenziamento disciplinare per i dipendenti pubblici: come si configura?

A partire dal prossimo 13 luglio sarà pienamente operativo il licenziamento disciplinare per i dipendenti pubblici come modificato dal decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116. Una procedura nuova e più rapida per “punire” il dipendente pubblico “furbetto” che attesti con mezzi fraudolenti la falsa presenza sul posto di lavoro (nell’atto della timbratura del cartellino e simili).

La falsa attestazione di presenza

La falsa attestazione della presenza, secondo quanto previsto dalla riforma della materia (qui ne davamo notizia ufficiale), si concretizza nel momento in cui il dipendente, attraverso qualsiasi modalità, faccia risultare in maniera fraudolenta – anche avvalendosi della complicità di terzi – di essere in servizio, oppure tragga in inganno l’amministrazione con riferimento all’orario di lavoro effettivamente svolto. 

Qualora la falsa attestazione della presenza venga accertata in flagranza (o attraverso l’utilizzo di strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze) l’Amministrazione sarà tenuta a disporre immediatamente (e comunque non oltre le 48 ore dalla conoscenza del fatto) e con provvedimento motivato lasospensione cautelare del dipendente, senza necessità di ascoltarlo preventivamente. Il superamento di tale termine non determina inefficacia della sospensione e non comporta la decadenza dall’azione (strumento fondamentale per evitare che la procedura si areni).

Il procedimento disciplinare (in sintesi)

Attenzione: la sospensione si configura come una misura diversa dal licenziamento: tuttavia i suoi effetti concreti anticipano sostanzialmente le conseguenze dell’eventuale e futura misura di recesso dal rapporto (licenziamento disciplinare). Nel corso del periodo di sospensione al dipendente “furbetto” non spetta lo stipendio (anche se deve tuttavia essere riconosciuto un trattamento minimo alimentare).

Subito dopo l’avvenuta sospensione parte il procedimento disciplinare: quest’ultimo è finalizzato a dare voce alla difesa del lavoratore e ad adottare l’eventuale misura sanzionatoria, in caso tali difese risultino insufficienti. Tutta la procedura è caratterizzata da tempi serrati e rapidi. Il dipendente deve infatti essere convocato per il contraddittorio con un preavviso di almeno 15 giorni, e l’ufficio deve concludere il procedimento entro 30 giorni dalla ricezione, da parte del dipendente, della contestazione dell’addebito. Il licenziamento scatterà al termine della procedura qualora le giustificazioni addotte non siano ritenute sufficienti.

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